Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-09-2011, n. 19882 Cosa in custodia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel sinistro oggetto della controversia in esame trovò la morte M.P., la quale era trasportata su un ciclomotore di proprietà della V. e condotto da L.A..

Il primo giudice ritenne il concorso di colpa della vittima nella misura del 40% ed assegnò la restante parte al conducente del veicolo, all’ATAC ed al Comune di Roma, avendo accertato che il ciclomotore era slittato a causa di una macchia d’olio sversata da un autobus pubblico e non tempestivamente rimossa dal Comune, proprietario della strada.

Dunque, ha condannato l’ A., la V., l’ATAC ed il Comune al risarcimento del danno in favore degli eredi della vittima ed ha dichiarato "Le Ass.ni di Roma" e la AXA Ass.ni spa tenute a manlevare i propri assistiti (rispettivamente l’ATAC e la V.).

La Corte d’appello di Roma ha solo parzialmente riformato la prima sentenza ed, in particolare, ha dichiarato la soc. Cosedit.

(appaltatrice per la manutenzione stradale) tenuta a manlevare il Comune di Roma. Inoltre, ha condannato i convenuti al risarcimento del danno biologico e morale subito in proprio dalla vittima nei giorni intercorrenti tra il sinistro e la morte.

Propongono ricorso per cassazione gli eredi della vittima attraverso undici motivi. Rispondono con controricorso Le Ass.ni di Roma, l’ATAC, la Cosedit, il Comune di Roma e la AXA. Questi ultimi due propongono anche ricorso per cassazione incidentale attraverso due motivi.

La AXA propone anche separato ricorso (RG 12217/08) attraverso due motivi.

Hanno depositato memoria per l’udienza la AXA, la Cosedit, Le Ass.ni di Roma ed il Comune di Roma.
Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

IL RICORSO PRINCIPALE DELLA AXA ASS.NI (RG. 12217/08).

La compagnia (assicuratrice della proprietaria del veicolo, la V.) impugna la sentenza nel punto in cui ha dichiarato inammissibile il suo appello incidentale, notificando il ricorso per cassazione alla sola V.. Attraverso il primo motivo, denunzia violazione di legge; attraverso il secondo motivo la questione è posta sotto il profilo del vizio della motivazione.

I motivi sono infondati.

Le argomentazioni svolte dalla ricorrente non sono pertinenti rispetto al tenore della decisione, la quale, accertato che il primo giudice, contro la compagnia, aveva accolto la domanda formulata in garanzia e manleva dalla proprietaria del veicolo (non l’azione diretta degli eredi della vittima), ha correttamente rilevato che, per spiegare la sua efficacia, l’appello incidentale avrebbe dovuto essere notificato, appunto, alla V. (rimasta contumace in appello). Ebbene, tale notificazione non era mai avvenuta, con la conseguenza che, sul punto, la prima sentenza era divenuta definitiva.

Nè, a riguardo, è dato rilevare vizi della motivazione, posto che la ragione esposta dal giudice è affatto coerente rispetto alla situazione processuale verificatasi.

IL RICORSO DEGLI EREDI DELLA VITTIMA (R.G. 12347/08).

I primi sei motivi censurano la sentenza per vizi della motivazione e violazione di legge nel punto in cui, confermando la prima sentenza, ha accertato il concorso di colpa della vittima nella misura del 40% per essere salita a bordo di un mezzo inadeguato (si trattava di un ciclomotore non abilitato al trasporto di persone diverse dal conducente) e per non avere indossato il casco protettivo.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

In primo luogo va detto che non è dato verificare nè le violazioni di leggi desunte dai ricorrenti, nè il contrasto con la direttiva europea (che non consente alla normativa nazionale di negare o limitare in maniera sproporzionata il diritto del terzo danneggiato al risarcimento). Il giudice ha proceduto ad accertare tutte le colpe concorrenti nella produzione del sinistro (quelle del conducente, del proprietario, dell’ATAC e del Comune) ed a stimarne l’efficienza causale, considerando, altresì l’apporto fornito dalla stessa vittima. Il coefficiente percentuale attribuito a quest’ultima costituisce un apprezzamento di fatto appartenente esclusivamente al giudice del merito che, se correttamente motivato, sfugge a censura di legittimità.

A riguardo, la motivazione appare logica e congrua allorquando la suddetta stima (confermativa di quella già effettuata dal primo giudice) è stata effettuata sulla considerazione che la vittima s’è fatta trasportare su un mezzo non abilitato al trasporto di persona diversa dal conducente, senza altresì indossare il casco protettivo (così da evitare o limitare i danni della caduta). Conseguentemente il giudice ha condannato sia i responsabili, sia le rispettive compagnie nella misura delle accertate responsabilità.

Per queste stesse ragioni è impertinente il richiamo alla citata direttiva europea, in quanto le disposizioni di cui all’art. 2054 c.c. ed della L. n. 990 del 1969, art. 1, nè impediscono, nè limitano in modo sproporzionato il risarcimento dovuto al terzo trasportato, ma sono norme che, in siffatta materia, determinano i soggetti responsabili e l’estensione della copertura assicurativa obbligatoria.

Per il resto, i ricorrenti introducono una serie di considerazioni attinenti al merito della vicenda ed a vaghi concetti di proporzionalità che esulano dagli ambiti del giudizio di cassazione e, come tali, sono inammissibili.

I motivi settimo ed ottavo ritornano sul medesimo argomento dei precedenti, ma sotto il diverso profilo secondo cui la presenza della macchia d’olio sul manto stradale sarebbe stata una causa sopravvenuta di per sè sufficiente a produrre l’evento.

Riguardo a questi motivi occorre ripetere che anche in questo caso ci si trova al cospetto di un accertamento di merito il quale, siccome congruamente e logicamente motivato, sfugge a censura di legittimità. Infatti, il giudice ha ritenuto che tutte le considerate condotte (compreso quella della vittima) abbiano prodotto l’evento dannoso, escludendo che una o alcune di esse (in particolare quelle dell’ATAC e del Comune) avessero avuto efficienza causale esclusiva. La considerazione a tal riguardo – lo si è già detto – è stata che, se fosse stato utilizzato un mezzo idoneo al trasporto di terzi e fosse stato indossato il casco di protezione, il danno sarebbe stato evitato o ridotto.

La circostanza, poi, che il primo giudice, pur definendo "modesta" la colpa della vittima, le abbia poi attribuito il coefficiente causale del 40% (definizione poi considerata dal secondo giudice come "mera imprecisione lessicale") non può costituire oggetto di impugnazione in sede di legittimità.

I motivi dal nono all’undicesimo censurano la sentenza nel punto in cui ha proceduto alla liquidazione del danno terminale subito dalla vittima, sotto il profilo di quello biologico e di quello morale.

I motivi sono infondati, in quanto il giudice ha proceduto equitativamente alla liquidazione in questione, applicando "un criterio valutativo personalizzato", determinando le somme "nell’attualità" (così risolvendo anche la questione della rivalutazione che i ricorrenti lamentano come non effettuata).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

IL RICORSO DEL COMUNE DI ROMA (RG 15242/08).

Il primo motivo del Comune (che sostiene di essere stato illegittimamente condannato ex art. 2051 c.c., benchè gli attori avessero introdotto un’azione aquiliana ex art. 2043 c.c.) è infondato, siccome la sua chiamata in causa è avvenuta ad opera della Ascoroma (assicuratrice dell’ATAC) proprio invocando la responsabilità per cose in custodia, sicchè legittimamente la domanda è stata successivamente estesa dagli attori nei confronti del Comune per tale ultimo titolo di responsabilità.

Il secondo motivo (che censura per violazione di legge e vizio della motivazione la sentenza impugnata nel punto in cui ha accertato la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c.) è in parte inammissibile ed in parte infondato.

E’ inammissibile laddove introduce questioni di fatto tendenti ad un nuovo e diverso esame delle questioni già affrontate e risolte dal giudice di merito. E’ infondato laddove censura violazione di legge e vizi della motivazione. Infatti, il giudice, facendo corretta applicazione dei più recenti approdi ai quali è pervenuta questa Corte in tema di responsabilità degli enti per la manutenzione stradale (sia riguardo ai relativi limiti, sia riguardo all’onere probatorio) ha accertato che il pericolo occulto (la macchia oleosa sul fondo stradale) non è stata eliminata dal Comune per molte ore da quando s’era formata, tant’è che il sinistro in questione s’è verificato alle ore 22,30, mentre già alle ore 17,30 un altro motociclista v’era scivolato.

Anche il ricorso del Comune deve essere, pertanto respinto.

IL RICORSO INCIDENTALE DELLA AXA ASS.NI (RG 15889/08).

La AXA Ass.ni, oltre a proporre ricorso principale per cassazione (del quale s’è trattato in precedenza), nel controdedurre al ricorso degli eredi della vittima propone anche ricorso incidentale, notificandolo, stavolta, a tutte le parti. Sostiene che la sentenza impugnata erroneamente non ha tenuto conto del fatto che, essendo la compagnia rimasta nel processo quale sola garante della V. (la proprietaria del veicolo), s’era creata una situazione di cause scindibili; sicchè, anche a considerare come inammissibile l’appello incidentale avverso la V. (siccome non notificato all’appellata contumace) il giudice avrebbe dovuto decidere sui motivi d’appello diversi da quelli specificamente rivolti contro l’assicurata e proposti contro le altre parti della decisione.

Il ricorso incidentale della AXA è inammissibile.

S’è visto in precedenza che il rapporto processuale s’è instaurato esclusivamente tra la compagnia e la V., posto che la prima non è stata condannata nei confronti degli eredi della vittima sulla base di un’azione diretta, bensì per garanzia e manleva in favore della seconda. Essendo stato dichiarato inammissibile l’appello incidentale della compagnia (con statuizione sopra confermata da questa sentenza) per mancata notificazione all’appellata contumace, la compagnia stessa non è legittimata a proporre ricorso incidentale nei confronti delle altre parti del giudizio.

CONCLUSIONI. In conclusione, i ricorsi principali degli eredi della vittima e della AXA Ass.ni, ed il ricorso incidentale del Comune di Roma vanno respinti. Il ricorso incidentale della AXA Ass.ni va dichiarato inammissibile. Consegue l’intera compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta i principali della AXA Ass.ni e degli eredi della vittima, nonchè il ricorso incidentale del Comune di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale della AXA Ass.ni. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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