T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4667 Trattenimento in servizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, già assistente nella Divisione di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale San Giovanni degli Ospedali riuniti di Roma, in data 21.7.1987 ha presentato alla intimata Usl, facendo riferimento al decretolegge 30 giugno 1987, n. 257, domanda per essere trattenuto in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

L’impugnata nota del 29 settembre 1988 ha opposto un rifiuto così motivato: "In riscontro alla Sua richiesta per essere trattenuto in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, si comunica che la stessa non può essere accolta in quanto la signoria vostra nel 1964 non era in servizio in posizione apicale".

Il ricorso reca i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere per omessa disamina e insufficiente motivazione. Mancata valutazione dei presupposti obiettivi.

In realtà il servizio che il ricorrente prestava nel 1964 aveva carattere apicale: il ricorrente era assistente nella Divisione di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale San Giovanni, il cui organico era composto da un primario, 2 aiuti e 7 assistenti. Le caratteristiche di sottodimensionamento dell’organico della Divisione facevano sì che l’assistente svolgesse piene e autonome funzioni e responsabilità diagnostiche e operative.

2) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 53 del D.P.R. n. 761/1979 in relazione all’articolo 6 della legge n. 336/1964 ed all’articolo 5 della legge 327/1982.

Nonostante la giurisprudenza prevalente, anche della Corte costituzionale (sentenza n. 134/1986), si sia espressa a favore della interpretazione fatta propria dall’atto impugnato, appare preferibile una lettura meno rigorista delle norme citate.

3) Eccesso di potere per omessa considerazione dell’interesse pubblico.

4) Questione di legittimità costituzionale.

E’ proponibile questione di legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dell’articolo 6 della legge n. 336/1964; della legge 3 settembre 1982, n. 627; della legge 7 maggio 1965, n. 459; della legge 2 aprile 1968, n. 517; dell’articolo 53, ultimo comma, del D.P.R. n. 761/1979: l’esperienza acquisita dagli apicali e la loro utilità sociale rendono giustificato il loro trattenimento in servizio sino al limite di età in esame al pari di quanto consentito dalla legge ad altre categorie, quali i magistrati ordinari, amministrativi e militari, gli avvocati dello Stato, i docenti.

La Usl Rm/31 si è costituita con memoria.

Entrambe le parti hanno depositato documenti.

Con memoria depositata il 25 febbraio 2011 il ricorrente ha ribadito i propri assunti, invocando altresì l’articolo 5 del decretolegge 2 luglio 1982, n. 402, convertito dalla legge 3 settembre 1982, n. 627; nonché l’articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 30 marzo 2011.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1.0.1 – Il ricorrente, già assistente nella Divisione di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale San Giovanni degli Ospedali riuniti di Roma, in data 21.7.1987 ha presentato alla intimata Usl, facendo riferimento al decretolegge 30 giugno 1987, n. 257 (il cui articolo 7, comma 2, prevedeva: "Il personale del Servizio sanitario nazionale del ruolo sanitario, profilo professionale medico o farmacista, di posizione funzionale apicale, già in carriera alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1964, n. 336, può, a domanda, essere trattenuto in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età"), domanda per essere trattenuto in servizio fino al compimento del settantesimo anno.

L’impugnata nota del 29 settembre 1988 ha opposto un rifiuto così motivato: "In riscontro alla Sua richiesta per essere trattenuto in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, si comunica che la stessa non può essere accolta in quanto la signoria vostra nel 1964 non era in servizio in posizione apicale".

1.0.2 – Solo per inciso (poiché il profilo non è oggetto del decidere) può precisarsi che la citata nota del 29 settembre 1988 ha tenuto conto della modifica legislativa intervenuta successivamente al decretolegge n. 257/1987 di cui il ricorrente chiedeva l’applicazione.

Infatti la nota impugnata si riferisce non più al requisito – invocato nell’istanza del ricorrente del 21.7.1987 e previsto dal citato articolo 7, comma 2, del decretolegge n. 257/1987 – di essere "già in carriera alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1964, n. 336" ma al diverso requisito (conforme alla originaria formulazione della citata legge n. 336/1964) di rivestire qualifica apicale alla data di entrata in vigore di quella legge n. 336; requisito sostanzialmente reintrodotto dall’art. 1, comma primo, della legge 29 dicembre 1987, n. 531, il quale – ponendo fine ad una sequela di decretilegge via via reiterati – ha soppresso sia la citata disposizione dell’art. 7, comma 2, del decretolegge n. 257/1987 sia le successive e reiterative disposizioni dell’articolo 7, comma 2, del decretolegge 31 agosto 1987, n. 360 e dell’art. 8 del decretolegge 30 ottobre 1987, n. 443, facendo salvi gli effetti e i rapporti giuridici già sorti unicamente quanto alla permanenza in servizio fino alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 531/1987.

1.1 – Il ricorrente rileva in primo luogo che in realtà il servizio da lui prestato nel 1964 aveva carattere apicale, poiché egli era assistente nella Divisione di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale San Giovanni, il cui organico era composto da un primario, 2 aiuti e 7 assistenti. Le caratteristiche di sottodimensionamento dell’organico della Divisione avrebbero fatto sì che l’assistente svolgesse piene e autonome funzioni e responsabilità diagnostiche e operative.

A prescindere da ogni altra considerazione, questo rilievo va respinto perché la circostanza allegata è priva di supporto probatorio: unico documento in proposito è un attestato elogiativo del primario della Divisione in data 29 luglio 1965, attestato che peraltro afferma non già l’espletamento di funzioni apicali ma l’espletamento delle inferiori funzioni di aiuto (v. l’allegato 2 al ricorso).

1.2 – I successivi rilievi possono essere esaminati congiuntamente perché tra loro connessi.

Il ricorrente afferma che:

– nonostante la giurisprudenza prevalente, anche della Corte costituzionale (sentenza n. 134/1986), si sia espressa a favore della interpretazione fatta propria dall’impugnato provvedimento, appare preferibile una lettura meno rigorista delle norme citate;

– l’atto impugnato non ha ben valutato l’interesse pubblico;

– è proponibile questione di legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dell’articolo 6 della legge n. 336/1964; della legge 3 settembre 1982, n. 627; della legge 7 maggio 1965, n. 459; della legge 2 aprile 1968, n. 517; dell’articolo 53, ultimo comma, del D.P.R. n. 761/1979: l’esperienza acquisita dagli apicali e la loro utilità sociale rendono giustificato il loro trattenimento in servizio sino al limite di età in esame al pari di quanto consentito dalla legge ad altre categorie, quali i magistrati ordinari, amministrativi e militari, gli avvocati dello Stato, i docenti.

I rilievi testé elencati vanno respinti poiché sulla questione – come ammette lo stesso ricorso – si è già espressamente pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza 918 giugno 1986, n. 134, la quale, esaminando la specifica questione, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336; dell’art. 5 del decretolegge 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627; dell’art. 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; dell’art. 60 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130; dell’art. 53 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

1.3 – Con memoria depositata il 25 febbraio 2011 il ricorrente, oltre a ribadire gli assunti del ricorso, ha anche invocato l’articolo 5 del decretolegge 2 luglio 1982, n. 402, convertito dalla legge 3 settembre 1982, n. 627; nonché l’articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Anche questi rilievi sono da rigettare.

Il primo perché concreta una censura tardiva e priva di rituale notifica.

Il secondo perché l’articolo 22 della legge n. 183/2010 (che ha ridisciplinato l’età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale consentendo ai commi 1 e 3 il pensionamento, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo e in ogni caso non oltre il settantesimo anno di età) è disposizione successiva all’atto impugnato e non avente portata di interpretazione autentica, e dunque è inapplicabile al caso di specie.

2. – Il ricorso va dunque respinto.

Le spese, che il Collegio liquida in Euro 2000,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 2000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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