Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-05-2011) 26-05-2011, n. 21290 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con provvedimento in data 12.11.2010 il Magistrato di sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata da D. A. di sospensione condizionata della pena ai sensi della L. 1 agosto 2003, n. 207, in quanto il titolo in espiazione comprendeva anche il delitto di rapina aggravata, ostativo alla fruizione del beneficio richiesto.

Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente D.A., lamentando che il Giudice non avesse proceduto allo scorporo della pena inflitta per il delitto di rapina aggravata.

Il suddetto provvedimento del Magistrato di sorveglianza non è soggetto a ricorso per cassazione, essendo previsto il reclamo al Tribunale di sorveglianza competente per territorio dal combinato disposto della L. n. 207 del 2003, art. 2, comma 2 e L. n. 354 del 1975, art. 69-bis, comma 3.

In applicazione dell’art. 568 c.p.p., comma 5, il ricorso deve essere qualificato come reclamo e gli atti devono essere quindi trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come reclamo ai sensi della L. n. 207 del 2003, art. 2, comma 2, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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