T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4665 Procedimento e provvedimento disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Visto il provvedimento impugnato, il quale ha irrogato la sanzione in epigrafe tenendo conto delle seguenti circostanze:

– la pronuncia della sentenza n. 181/2006 emessa dal Tribunale di Catania (irrevocabile a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, che aveva confermato il giudizio di primo grado), la quale ha dichiarato il ricorrente responsabile del reato, continuato e aggravato, di cui agli articoli 81 e 573, commi primo e secondo, del codice penale; e lo ha conseguentemente condannato;

– la considerazione che il comportamento del sottufficiale contravviene segnatamente a quanto disposto dagli articoli 9, 10 e 36, commi primo e secondo, del Regolamento di disciplina militare, i quali impongono al militare l’obbligo di tenere in ogni circostanza una condotta esemplare, nonché di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza, astenendosi, anche al di fuori del servizio, da comportamenti che possono ledere il prestigio dell’istituzione cui appartiene;

Considerato che nessuna delle censure del ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura la quale rileva che la sanzione è difforme e largamente più severa rispetto al rapporto finale dell’ufficiale inquirente, che aveva proposto di definire la posizione dell’inquisito senza l’adozione di una sanzione di stato ma rimettendo gli atti al Comandante di Corpo per le valutazioni di competenza; e che ciò concreta difetto di motivazione, va respinta perché l’atto impugnato specifica, motivando adeguatamente in proposito, che il Comandante in capo del Dipartimento militare marittimo non ha concordato con le suddette conclusioni dell’ufficiale inquirente e ha proposto di definire la posizione del ricorrente con la sospensione disciplinare dall’impiego per la durata di mesi 2; e il provvedimento definitivo del Direttore generale del personale militare, ritenuta comunque non adeguata la sanzione proposta, ha – con adeguata motivazione – decretato la sospensione disciplinare per mesi 4;

– la censura la quale rileva che il comportamento sanzionato si è svolto al di fuori del servizio va respinta poiché le disposizioni del Regolamento di disciplina militare, espressamente richiamate nell’atto impugnato e vigenti all’epoca dei comportamenti sanzionati, si attagliano alla fattispecie – ora in esame – in cui l’illecito disciplinare risulta commesso al di fuori dei servizio;

– la censura la quale rileva che il provvedimento impugnato è ingiusto anche con riferimento alla misura della sanzione irrogata va respinta perché rapportando il comportamento sanzionato e la sanzione l’entità di quest’ultima appare priva di gravi vizi logici o palesi carenze valutative;

– la censura la quale rileva che il provvedimento impugnato appare viziato perché generico laddove afferma che "la memoria difensiva prodotta dal sottufficiale viene ritenuta non idonea a scagionarlo dagli addebiti mossigli, anche perché in alcuni punti non credibile alla luce della verità processuale definitivamente accertata dal giudice penale" va respinta perché la contestata confutazione della memoria difensiva non risulta generica, posto che opera un rinvio alle risultanze di un provvedimento giurisdizionale definitivo;

– la censura la quale rileva l’illegittimità derivata del provvedimento che ha rideterminato l’anzianità del ricorrente va respinta in conseguenza dell’infondatezza delle precedenti censure, alle quali essa si riporta;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione inimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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