Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-05-2011) 26-05-2011, n. 21288

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 4 novembre 2010, depositata in cancelleria il 15 novembre 2010, la Corte di Appello di Catania revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena applicata nei confronti di C.M., in relazione alla condanna di cui alla sentenza della stessa Corte in data 5 marzo 2008 per aver commesso, in data 1 ottobre 2006, il reato di rapina aggravata oggetto della sentenza di condanna della Corte di Appello di Catania 2 luglio 2008 (che gli aveva inflitto, in riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa, la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa) revocando altresì i benefici dell’indulto meglio indicati nei punti d, a 1) a 4) del provvedimento gravato.

2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, eccepiva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 665 c.p.p.: la competenza a decidere sulla richiesta del Pubblico Ministero era del giudice che aveva emesso la sentenza divenuta per ultima irrevocabile che, nella fattispecie, era da individuarsi nel Tribunale di Lentini in forza della sentenza 6/4/05 confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Catania 1 ottobre 2009 e divenuta irrevocabile il 30 settembre 2010.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.

3.1. – Questo Collegio intende dar continuità al condivisibile principio di diritto, già più volte espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui il tenore dell’art. 665 c.p.p., comma 4 è chiaro ed univoco: la competenza a decidere sull’incidente di esecuzione, nell’ipotesi di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. La norma non precisa, peraltro, il momento in cui la situazione che determina la competenza si cristallizza e la questione è di primaria importanza essendo possibile (e frequente) il susseguirsi, in fase esecutiva, di nuove sentenze da eseguire che si aggiungono alle precedenti (in presenza o meno di provvedimenti di cumulo). Il sistema tuttavia non sembra lasciare dubbi: la competenza si determina nel momento della presentazione della domanda e, in omaggio al principio della perpetuatio jurisdictionis, si radica definitivamente e non muta anche in caso di sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi (così, con riferimento all’analoga situazione del procedimento di sorveglianza ma con evidente portata generale, Cass., Sez. 1, 8 ottobre 27 novembre 1996, conflitto in proc. Tamburella, rv. 206063;

Sez. 1, 5 maggio 2008, n. 19466, rv. 240293, Confi, comp.; Sez. 1, 21 ottobre 2004, n. 49256, Garofalo, rv. 230301; Sez. 1, 12 maggio 2004, n. 23208, rv. 228253, Confl, comp. in proc. Salah). Bene ha fatto pertanto la Corte di Appello di Catania, essendo la domanda stata nel caso di specie presentata il 28/2/09 prima che la sentenza del Tribunale di Lentini divenisse irrevocabile, a ritenere la propria competenza e decidere sulla richiesta avanzatale.

4. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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