T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4664 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 112 del d.lg. n.104/2010, è stata chiesta – da parte dell’interessato – l’esecuzione della sentenza n.10277/09: pronunciata, da questo Tribunale, il 7.10.2009.

Nella Camera di Consiglio del 13.4.2011: data in cui il predetto ricorso – unitamente ad altri ad esso analoghi – è stato introitato per la decisione, si constata (innanzitutto) che – il 29.3.2010 – il Commissiario "ad acta", dott.ssa M.D.P. (nominato, nel frattempo, con sentenza n.9497/09), ha assunto una determinazione con la quale

a) sono stati individuati, quali destinatari della (ambìta) indennità di comando, ben 10072 Carabinieri e

b) si è ordinato al Dicastero della Difesa di provvedere all’erogazione delle relative somme di denaro.

Avverso tale determinazione, sono insorti gli intimati Dicasteri: le cui argomentazioni hanno trovato sostanzialmente concorde il Collegio, il quale – dopo aver premesso

che l’art.7, comma 10, del (regolarmente convertito) D.L. n.195/95 ha previsto che, in sede di concertazione, dovessero esser redatti degli appositi prospetti: con indicazione – oltre che dei beneficiari e della spesa complessiva – della copertura finanziaria degli emolumenti oggetto (o, per meglio dire, frutto) di negoziato;

che – con particolare riferimento al caso di specie – è stato stabilito (in sede, appunto, di concertazione) un limite massimo di spesa: quantificato in circa 490.000 euro annui (correlati a circa 1000 – e non, già, a quasi 11000 – posizioni di comando);

che l’art.9, 35° comma, del (parimenti convertito) D.L. n.78/2010 ha statuito (con una disposizione avente, per sua stessa natura, efficacia retroattiva) che l’art. 52, 3° comma, del D.P.R. n.164/2002 (ché di questo, in buona sostanza, si tratta) si interpreta "nel senso che la determinazione ivi indicata, nell’individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziate" e

che (pertanto) il provvedimento commissariale di cui è causa risultava privo, in definitiva, di idonea copertura finanziaria –

ha rilevato che – con l’impartire il menzionato ordine di pagamento – il Commissario "ad acta" ha palesemente travalicato l’ambito di operatività assegnatogli da questo giudice ed ha ritenuto che una simile circostanza fosse tale da inficiare la legittimità del cennato provvedimento. (Del quale era, pertanto, stata disposta l’immediata caducazione).

Per intuitive esigenze di economia processuale; e tenuto (principalmente) conto del fatto

che (come si è detto), dinnanzi a questo Tribunale, erano pendenti altri ricorsi (tra cui quello in esame) aventi il medesimo oggetto;

che, della questione controversa, si stava (per di più) occupando anche un altro Commissario "ad acta": il quale aveva evidenziato alcuni aspetti dubbi sulle modalità di adozione di una determinazione in materia;

che si imponeva (pertanto) un definitivo chiarimento della portata delle sentenze di cui era stata chiesta – e si chiedeva – l’esecuzione,

si è ritenuto di dover puntualizzare che – con tali sentenze – questo giudice si era limitato (né, trattandosi di decisioni prese nell’ambito di ricorsi proposti avverso il silenzio della p.a., si sarebbe potuto far altrimenti) a dichiarare l’obbligo delle parti soccombenti di concludere i vari procedimenti avviati ad istanza di parte: addivenendo, nel (congruo) termine loro assegnato, all’emanazione del prescritto decreto interministeriale.

Inoltre; preso atto delle difficoltà incontrate dalla dottoressa De Paolis: e tenuto (del resto) conto delle innovazioni normative intervenute "medio tempore" (che dovrebbero consentire di trovare una più agevole, e adeguata, soluzione all’applicazione dell’art 52, comma 3, del D.P.R. n.164/2002), il Collegio ha ritenuto opportuno revocare l’incarico conferito al predetto Commissario e ordinare alle Amministrazioni intimate di adottare il decreto di cui trattasi entro il termine di tre mesi dalla comunicazione, o notificazione, della relativa sentenza. (Avrebbe, cosi, potuto – e potrebbe – esser soddisfatto l’interesse dei ricorrenti: senza, con ciò, privare l’Amministrazione del potere – altamente discrezionale – di prevedere il miglior criterio per l’individuazione delle posizioni di comando.

Nell’evidenziare – ora – che quanto stabilito nell’ambito del ricorso n.5550/2009 vale anche ("mutatis mutandis") per dirimere la presente controversia, il Collegio ritiene di dover – da un lato – revocare l’incarico conferito al predetto Commissario e – dall’altro – ordinare alle Amministrazioni intimate di adottare il decreto di cui trattasi entro il termine di tre mesi dalla comunicazione, o notificazione, della presente sentenza.

Si ritiene – infine – di dover precisare che (stante la peculiarità della decisione testè assunta) non si ravvisano i presupposti per far luogo ad una pronuncia sulle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

revoca l’incarico commissariale conferito, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla stessa dott.ssa De Paolis;

ordina alle intimate Amministrazioni dell’Economia e Finanze e della Difesa di provvedere ai sensi, e nei termini, di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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