T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4663 U. S. L. trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, la dottoressa C.R. ha impugnato – unitamente agli atti ad esso presupposti e connessi (e chiedendone contestualmente, e fruttuosamente, la sospensione dell’esecutività) – il provvedimento con cui la sua (ex) Amministrazione di appartenenza (rappresentata dalla USL RM/3) ha disposto il recupero, nei suoi confronti, di 9.417.447 lire.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 30.3.2011, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata la sostanziale fondatezza.

Al riguardo; premesso che la cennata somma di denaro era relativa a degli scatti di retribuzione percepiti – dalla R. – in forza di una delibera del 7.4.92: che aveva riconosciuta cumulabile l’anzianità di servizio da lei precedentemente maturata presso il Ministero della Sanità (che l’aveva utilizzata, in qualità di medico veterinario, dall”86 al "91), si rileva

che la delibera "de qua" era stata adottata – dalla USL – in (corretta) attuazione di quanto stabilito, sul punto, dall’art.54 (1° comma, lett. a) del D.P.R. 348/83;

che le norme di questo D.P.R., non incompatibili (e quelle di cui si è testè fatto cenno obiettivamente non lo sono) con quelle introdotte successivamente, dovevano – e devono (ai sensi dell’art.122 del D.P.R. 270/87 e dell’art.136 del D.P.R. 384/90) – considerarsi pienamente vigenti;

che, nel far riferimento ad un dato esegetico meramente formale, lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica (le cui tesi sono state acriticamente recepite dalla, non costituita, USL) non ha – del resto – escluso una tale compatibilità;

che, al di là di ciò, non sarebbe certo conforme ai precetti di logica elementare (e di giustizia sostanziale) il sostenere che il servizio prestato – in una determinata posizione – presso il Ministero della Sanità non possa esser equiparato (ai fini di cui è causa) a quello svolto presso una USL: anche in considerazione del fatto

a) che, tra i compiti dei Direttori medici veterinari del Ministero della Sanità, vi è quello di esercitare ispezioni sui servizi veterinari delle USL (e di fornire, a questi, consulenze di carattere organizzativo) e

b) che l’art.118, punto 4, del D.P.R. n.384/90 richiama (tra gli altri) l’art.24 del D.P.R:771/79: il quale (nel trattare delle anzianità di servizio di ruolo) menziona non solo le USL ma, più in generale, gli "Enti di provenienza".

E tanto basta, al Collegio (tenuto anche conto che, in caso di dubbio, una norma regolamentare – che non può esser certo sottoposta al vaglio diretto della Consulta – deve esser interpretata, ed applicata, in maniera "costituzionalmente orientata"), per ritenere – come si è detto – fondata: ed, in quanto tale (assorbito ogni ulteriore motivo di gravame), meritevole di accoglimento la proposta impugnativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la USL RM/3 a pagare, in solido, le spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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