Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-05-2011) 26-05-2011, n. 21286 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

inari del Tribunale di Palermo per nuovo esame.
Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 5 novembre 2010, depositata in cancelleria in pari data, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di dissequestro (di vari oggetti tra cui due computer portatili, una somma di danaro e un libretto di deposito a risparmio) avanzata nell’interesse di P.C., in considerazione del fatto che lo stesso è indagato del reato di cui all’art. 648 ter c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies e L. n. 203 del 1991, art. 7 e che il sequestro andava mantenuto, pendente il procedimento, per la necessità di accertare i fatti pertinenti al reato. a. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il P. chiedendone l’annullamento per vizi motivazionali posto che, trattandosi di sequestro probatorio e considerato che il Tribunale del riesame aveva annullato sia l’ordinanza di custodia cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che il sequestro preventivo per insussistenza del fumus e del periculum in mora, il giudice avrebbe dovuto chiarire a quale reato il provvedimento si riferiva indicando altresì il rapporto di pertinenzialità tra l’oggetto di sequestro e il fatto ipotizzato oltre alle persistenti ragioni probatorie nonostante la chiusura delle indagini e la formulazione dei capi di imputazione.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.

3.1. – Occorre riconoscere preliminarmente che il vizio di motivazione, oltre alla violazione di legge, è deducibile con il ricorso avverso l’ordinanza del GIP in materia di opposizione avverso diniego di dissequestro, come affermato anche dalla recentissima sentenza delle Sezioni unite (Sez. U, 30 ottobre 2008, Manesi, n. 9857, rv. 242290). Le Sezioni unite, alle quali era stata sottoposta la questione se la decisione del giudice per le indagini preliminari sull’opposizione proposta contro il decreto, con il quale il P.M. si è pronunciato sull’istanza di dissequestro, fosse ricorribile solo per violazione del contraddittorio e delle forme di trattazione del procedimento ovvero per tutti i motivi deducibili in sede di legittimità, ha reso la decisione per cui l’ordinanza in questione è ricorribile per Cassazione per tutti i motivi indicati nell’art. 606 c.p.p., comma 1. 3.2. – Ciò posto, e passando al merito di causa, deve poi ricordarsi che l’art. 262 c.p.p. prevede l’obbligo per il Pubblico Ministero e poi per il giudice di restituire le cose assoggettate a sequestro probatorio, "anche prima della sentenza", "quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova". Con tale previsione, per converso, può ritenersi resa manifesta la volontà del legislatore di consentire il mantenimento del vincolo ablativo, di regola, anche dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino a che il giudice, con sentenza, si pronunci, come è suo dovere, sulla sorte da assegnare al bene in sequestro. Tale evenienza è però condizionata alla esistenza di una dimostrata necessità che la finalità probatoria permanga anche nella fase dibattimentale. Avuto riguardo alla funzione tipicamente processuale del sequestro probatorio, esso "dovrebbe" essere limitato al tempo strettamente necessario per l’espletamento dell’accertamento in vista del quale è stato disposto", trattandosi di misura coercitiva reale che incide sia sul diritto di proprietà che sulla libertà di iniziativa economica (Cass., Sez. 3, 13 giugno 2007, n. 32277, Vitali, rv. 237021).

3.3. – Nella fattispecie tale necessità probatoria non è stata enunciata dal GIP il quale si è limitato ad adottare una formula vuota e di stile che non da conto delle ragioni del mantenimento del provvedimento cautelare considerato ancor più l’esito delle ordinanze di annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare che della misura preventiva. La causale probatoria, di per sè temporanea, doveva essere espressamente esplicitata con riferimento al procedimento cui il sequestro risulta asservito tenuto conto che è la sola rappresentata nella vicenda.

4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *