T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4661 Indennità di missione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame (basato su argomentazioni confutate dall’Amministrazione intimata, ritualmente costituitasi in giudizio), sei soggetti (appartenetti, con gradi diversi, all’Arma dei Carabinieri) hanno chiesto l’accertamento del diritto a vedersi corrispondere – in modo corretto ed integrale – il trattamento economico di missione connesso alla loro partecipazione ad un’operazione di polizia internazionale (denominata "UEOMAPE’) svoltasi, in Albania, nel periodo ricompreso tra il gennaio del "98 ed il maggio del 2000.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 13.4.2011, il Collegio – trattenuta la causa in decisione – constata come le pretese attoree siano prive di fondamento.

Si osserva, al riguardo

che l’invio all’estero del personale militare per l’espletamento di operazioni quali quella in esame è disposto in base a specifici provvedimenti normativi (nella circostanza: quello di cui alla legge n.270/98) che, in deroga ai principi generali regolatori della materia, stabiliscono il trattamento economico attribuibile agli interessati ed i limiti (territoriali e temporali) entro cui questo può esser concretamente goduto;

che la giurisprudenza formatasi in sede di interpretazione delle disposizioni (innovativamente) recate dall’art.39 vicies semel, 39° comma, della legge 23.2.2006 n.51 (norma, a sua volta, interpretativa: e applicabile, in quanto tale, ai giudizi tuttora in corso) ha avuto modo di precisare che il trattamento economico previsto, per le missioni all’estero, dal R.D. n.941/26 (espressamente richiamato, sia pure attraverso vari altri rinvii, dall’art.4, comma 2, della cennata legge "270") è da considerarsi, a pieno titolo, come onnicomprensivo;

che il richiamo, operato dal ricorrente, alla legge n.642/61: (volta alla regolamentazione del trattamento economico di chi (si cita testualmente) "è destinato isolatamente all’estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero Organismi internazionali" è (viceversa) del tutto incongruo.

E dunque; atteso

che nulla induce a ritenere che, nel caso (o, meglio, nei casi) di specie, l’Amministrazione della difesa non abbia fatto corretta applicazione della vigente normativa di settore;

che questa non appare confliggere con alcun precetto di rango costituzionale: posto

a) che le lamentate disparità di trattamento, lungi dall’esser ingiustificate, sono riconducibili alla peculiarità che assume ogni missione in territorio estero (che comporta, intuitivamente, delle diversità di condizioni ambientali e operative: che non vengono certo meno per il solo fatto della prossimità geografica);

b) che persino le condizioni che sono riscontrabili in un medesimo teatro operativo possono (l’esperienza storica lo dimostra in modo lampante) mutare significativamente nel corso del tempo;

c) che l’impiego, sia pure all’estero, nell’ambito di un contingente militare non presenta assolutamente le stesse caratteristiche del servizio (per il quale, solo, è previsto il trattamento integrale di missione) svolto – sempre all’estero – in maniera isolata,

il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta azione cognitoria.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna i proponenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 3000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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