Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-05-2011) 26-05-2011, n. 21284 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

di Reggio Calabria.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto in data 19.6.2009 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza, proposta da G.A. e G.G., di revoca della confisca di bene immobile disposta con decreto 1.8.1996 dal Tribunale di Reggio Calabria nella procedura a carico di G.F. e F.M.G..

In data 17 ottobre 2009 i difensori di G.A. e G. G. hanno proposto appello avverso il suddetto decreto del 19.6.2009.

La Corte di appello di Reggio Calabria, con provvedimento in data 11.5.2010, ha convertito l’appello in ricorso per cassazione, ritenendo che avverso il decreto del giudice che ha deliberato sull’incidente di esecuzione il rimedio proponibile fosse il ricorso per cassazione e non l’appello.

Osserva questa Corte che il Tribunale di Reggio Calabria ha deciso sull’istanza di revoca della confisca con le forme dell’incidente di esecuzione.

A norma dell’art. 676 c.p.p., il giudice dell’esecuzione provvede (anche) in materia di confisca de plano e contro la sua decisione deve essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice, secondo quanto stabilito dall’art. 667 c.p.p., comma 4.

Ritiene questa Corte che, anche nel caso in cui il Tribunale abbia irritualmente deciso, sulle questioni indicate dall’art. 676 c.p.p., con le forme di cui all’art. 666 c.p.p., come è avvenuto nel caso in esame, debba essere esperibile l’opposizione, per non privare l’interessato di un riesame nel merito del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione (V. Sez. 1^ sent. n. 16806 del 21.4.2010, Rv.

247072).

Pertanto, il gravame proposto da G.A. e G.G. deve essere qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per il giudizio di opposizione.
P.Q.M.

Qualificato il gravame come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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