T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4658 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

uanto segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor F.P. ha impugnato – unitamente agli atti ad essa presupposti e connessi: e chiedendone, contestualmente, la sospensione dell’esecutività – la ministeriale n."0023572" del 10.8.2010.

Stante la manifesta inammissibilità del relativo ricorso, nella Camera di Consiglio del 13.4.2011: data in cui la causa (nel frattempo, debitamente istruita) è stata (ri)sottoposta – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente la controversia con una sentenza in forma semplificata.

Le risultanze della disposta istruttoria hanno, infatti, confermato quanto era già apparso evidente ad un primo esame dell’atto introduttivo del presente giudizio: l’esser (cioè), la cennata ministeriale, meramente confermativa di una determinazione (che era già stata assunta in ordine alle dimissioni dal servizio del P.) consolidatasi per mancanza di tempestiva impugnazione.

Si rileva, più in particolare

che la risoluzione del rapporto di lavoro dell’interessato (ché di questo, in buona sostanza, si trattava: e si tratta) era stata disposta con D.M. n.41 del 12.3.2008: notificato, al destinatario (che, come si è detto, vi ha prestato acquiescenza) una settimana dopo la sua adozione;

che la ministeriale "de qua" (di contenuto identico a quello del precedente atto: e sorretta dalla medesima motivazione) è intervenuta (a ben vedere) senza che l’Amministrazione dell’Interno procedesse ad una nuova valutazione dei sottostanti elementi di fatto.

Va, del resto, tenuto presente (a questo specifico riguardo)

che non sussiste(rebbe) neppure l’obbligo, per un’Amministrazione pubblica, di procedere al riesame di atti divenuti definitivi (in quanto, appunto, non impugnati nei termini di legge) e

che il mancato esercizio del (vero e proprio) potere di autotutela non può (correlativamente) esser sindacato in sede giurisdizionale.

Non si comprende, in ogni caso sotto quale profilo l’intervenuto riconoscimento della (tanto enfatizzata) dipendenza da causa di servizio dell’infermità patita del ricorrente potrebbe inficiare la legittimità della (lo si ripete: non impugnata) risoluzione del rapporto d’impiego di questo soggetto. (Disposta sul presupposto di una circostanza – l’assenza, del P., da un Corso di formazione per VV.F. protrattasi per più di 20 giorni – assolutamente incontroversa).

Null’altro reputa di dover evidenziare, il Collegio: se non che il (parimenti non gravato) Regolamento volto a disciplinare tale Corso era stato emanato (contrariamente a quanto sostenuto dall’interessato) in conformità delle disposizioni che vigevano anteriormente all’entrata in vigore del(l’incongruamente invocato) d.lg. n.217/2005, a dimostrazione della riscontrata inammissibilità della proposta impugnativa.

Spese come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando in rito

dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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