T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4656 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

olgimento del processo – Motivi della decisione

il difensore di parte ricorrente, con dichiarazione resa in camera di consiglio, ha rinunciato al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese;

Visti l’art. 35, lettera c), e l’art. 84 del codice del processo amministrativo;

Considerato che il giudizio deve dichiararsi estinto per rinuncia;

Ritenuto relativamente alle spese di giudizio che esse – tenuto conto della richiesta di parte ricorrente e dell’art. 84, comma 2, del codice del processo amministrativo – possano essere compensate parzialmente, escludendo dalla compensazione le spese relative alla prestazione del soggetto verificatore, per le quali il Collegio ritiene corretto applicare il principio della soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile;

Viste le comunicazioni del Centro di reclutamento della Guardia di finanza pervenute in data 05/03/11 e in data 09/03/11;

Ritenuto di delegare per la relativa liquidazione il presidente del Collegio, il quale disporrà ai sensi dell’articolo 66, comma 4, del codice del processo amministrativo su istanza, specificamente documentata, del soggetto verificatore e applicando le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo verificatore.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale dichiara estinto per rinuncia il ricorso in epigrafe.

Dispone relativamente alle spese di giudizio quanto indicato in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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