Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-09-2011, n. 19870

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nel procedimento di opposizione a precetto proposta dalla Centrobanca nei confronti di M.C. e Z.C., la corte di appello di Milano, riformando la sentenza di rigetto pronunciata del locale tribunale, la accolse dichiarando la nullità del precetto opposto e, conseguentemente, nulla e inefficace l’azione esecutiva promossa dai creditori opposti.

Questi ultimi hanno proposto, avverso la sentenza, ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la Centrobanca.

Il ricorso è inammissibile.

Sotto un duplice, concorrente profilo.

Da un canto, esso non contiene alcuna autonoma esposizione dei fatti di causa, ma si limita a riportare in pedissequa, copia la sentenza di appello impugnata, in spregio ai principi più volte affermati, in argomento, da questa corte regolatrice.

Dall’altro, ciascuno dei motivi di merito si conclude con la formulazione di un quesito di diritto del tutto inidoneo, alla luce della più consolidata giurisprudenza di questa corte regolatrice in subiecta materia (ex permultis, Cass. 25-3-2009, n. 7197; 19-2-2009, n. 4044; ss. uu. 2-12-2008, n. 28536) a consentire al giudice di legittimità la enunciazione un principio di diritto che, sia pur di carattere generale, abbia comunque riguardo alla dalla fattispecie concreta (il primo motivo pretermettendo del tutto, viceversa, il decisivo profilo, pur evidenziato nel corpo del motivo, attinente al giudicato ed alla regula iuris di cui all’art. 2909 c.c., il secondo prescindendo del tutto dall’analisi della, fattispecie sotto il profilo dei rapporti tra l’art. 480 c.p.c. – nella parte in cui esso discorre di requisiti formali dell’atto di precetto – e la norma di cui all’art. 615 c.p.c.).

A più forte ragione inammissibile risulta la doglianza relativa alle spese, che declama un presunto "riconosciuto diritto ad agire in executiviis" in capo ai ricorrenti laddove, nella specie, la corte territoriale ha compiutamente e correttamente accertato la totale carenza di tale diritto.

Il ricorso viene, pertanto, dichiarato inammissibile.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 1.400,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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