Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-05-2011) 26-05-2011, n. 21037 Sentenza di non luogo a procedere

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Svolgimento del processo

1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Camerino, con sentenza in data 7.06.2010, pronunciata ai sensi dell’art. 425 c.p.p., dichiarava non luogo a procedere nei confronti di S. G. e G.L. in ordine al delitto di furto in abitazione, loro ascritto, per non aver commesso il fatto.

Rilevava il giudicante l’insussistenza di elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, rispetto alla affermazione di responsabilità penale delle imputate, ai sensi dell’art. 533 c.p.p..

Osservava il primo giudice che le parti offese non avevano riconosciuto, all’esito di individuazione fotografica, in termini di piena certezza, le imputate come le donne presenti nel condominio il giorno del furto; e riteneva che l’effettuata individuazione fotografica avrebbe comunque inficiato l’esito di una eventuale ricognizione di persona, atteso che l’art. 213 c.p.p., nell’elencare le circostanze che possono influire sulla attendibilità del riconoscimento, elenca proprio il fatto che la persona sia stata in precedenza chiamata a eseguire il riconoscimento.

2. Avverso la sentenza del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Camerino ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Camerino, deducendo la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

Richiamati gli ambiti funzionali dell’udienza preliminare, rileva la parte che già gli esiti delle effettuate individuazioni fotografiche avrebbero giustificato il rinvio a giudizio delle prevenute; e che il G.i.p. ha erroneamente delineato il rapporto intercorrente tra individuazione fotografica e ricognizione di persona, disattendendo i principi più volte affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Camerino ha posto a fondamento della propria decisione erronee valutazioni circa l’esperibilità della ricognizione di persona, che hanno a loro volta ingenerato l’erronea applicazione della regola di valutazione propria dell’udienza preliminare.

3.1 Con riguardo alla prima delle questioni ora richiamate, deve osservarsi che questa Suprema Corte ha chiarito che: "la circostanza che la parte offesa venga chiamata, nel corso delle indagini, ad eseguire (una o più volte) un’individuazione fotografica, non comporta la nullità o l’inutilizzabilità della successiva ricognizione ex art. 213 c.p.p. (…) laddove si consideri che lo stesso art. 213 c.p.p. nel dettare, a pena di nullità, in modo puntiglioso le modalità con le quali si deve svolgere la ricognizione, precisa che fra le domande che devono essere poste preliminarmente, vi è quella in cui il giudice deve chiedere al teste "se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere …": si tratta di domande che, come si desume dallo stesso tenore testuale dell’ultima parte dell’art. 213 c.p.p., comma 1 devono essere poste al fine di saggiare l’attendibilità del teste" (Cass. Sez. 2, sentenza n. 7337 del 27.01.2009, dep. 19.02.2009, Rv.

243298). La Corte regolatrice ha quindi affermato: che "non vi è alcuna norma che impedisca di eseguire una ricognizione di persona quando il teste, nella fase delle indagini, sia stato chiamato ad effettuare una individuazione fotografica, ma, al contrario, la suddetta ipotesi è prevista come fisiologica dallo stesso legislatore"; e che "Si può, pertanto, affermare che la circostanza che a un teste (o alla parte offesa) venga chiesto di procedere prima ad una o più individuazioni e poi ad una ricognizione formale, non è mai causa di nullità e/o inutilizzabilità ma può diventare solo causa di inattendibilità del teste ove, ad esempio, fra le individuazioni e le ricognizioni effettuate nei vari momenti, si mostri contraddittorio, incerto, reticente e così via" (Cass. Sez. 2, sentenza n. 7337 del 27.01.2009, dep. 19.02.2009, cit.; si richiama anche Cass. Sez. 2, sentenza n. 15303 del 7.04.2010, dep. 21.04.2010, Rv. 246924).

4. Tanto premesso, mette conto rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito l’ambito funzionale dell’udienza preliminare, affermando che la regola di valutazione che deve osservare il giudice dell’udienza preliminare consiste nella prognosi di non evoluzione del materiale probatorio: lo scrutinio "del merito" demandato al giudice della udienza preliminare, cioè, volgendo a soddisfare un ruolo processuale – tale essendo, infatti, la natura dell’epilogo decisorio (sentenza che, per l’appunto, si definisce di "non luogo a procedere" ovvero decreto che dispone il giudizio) che contrassegna l’esito cui l’udienza preliminare tende – non può non raccordarsi con l’implausibilità di connotazioni evolutive del materiale di prova raccolto (Cass., sez. 2, n. 14034 del 18 marzo 2008, Rv. n. 239514; conforme Cass. Sez. 2, sentenza n. 45046 del 3.12.2008).

Nella specie, tale regola non è stata osservata: il G.u.p. ha erroneamente ritenuto insuscettibile di evoluzione un quadro probatorio che, viceversa, presentava significativi spunti di utile evoluzione dibattimentale, ben potendo darsi luogo a ricognizione personale, anche a seguito di individuazione fotografica, per le ragioni sopra evidenziate. L’effettuata prognosi di non evoluzione del materiale probatorio risulta, cioè, inficiata dall’erroneo apprezzamento circa la possibilità di esperire la ricognizione di persona quando il teste, nella fase delle indagini, abbia già effettuato una individuazione fotografica.

5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al G.u.p. del Tribunale di Camerino, conformemente alle indicazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità circa l’individuazione del giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza di non luogo a procedere (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 25695 del 29/05/2008, dep. 24/06/2008, Rv. 239701), per nuovo esame della regiudicanda, secondo gli enunciati principi di diritto.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Gup Tribunale di Camerino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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