T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4654 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il ricorrente prospetta:

– di essere dipendente del Ministero della Difesa;

– di essere inquadrato ai sensi dell’art. 4, comma ottavo, della legge n. 312/1980 nel profilo professionale n. 4 della V qualifica funzionale;

– di espletare sin dal 1961 le mansioni di collaboratore amministrativo, inerenti il profilo n. 2 della VII qualifica funzionale;

– di aver inoltrato con lettera del 13.6.1992 richiesta di inquadramento nel suddetto profilo n. 2 della VII qualifica funzionale, ai sensi dell’articolo 4, decimo comma, della legge n. 312/1980;

– di aver successivamente diffidato l’Amministrazione a provvedere in merito alla richiesta e a riconoscere in ogni caso le dovute indennità e differenze retributive per le mansioni superiori svolte nel periodo indicato.

La impugnata lettera di risposta ha, per la parte che qui interessa, il seguente contenuto:

"In relazione all’atto stragiudiziale…… (omissis: n.d.r.)……, si comunica che la richiesta della S.V., intesa a ottenere l’inquadramento in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore a quella posseduta, non trova possibilità di ulteriore seguito alla luce del recente decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 che, all’articolo 74, ha abrogato l’articolo 4, commi 10 e 11, della legge n. 312/80.

Circa poi la richiesta di retribuzione commisurata alle presunte mansioni superiori effettivamente svolte, si comunica che la normativa relativa all’impiego statale non prevede un maggior trattamento economico in relazione a mansioni superiori a quelle inerenti a qualifica rivestita. Né tale situazione può ritenersi superata per il futuro dal citato decreto legislativo n. 29/1993 il quale regolamenta e stabilisce espressamente all’articolo 57 i tassativi casi in cui possono essere conferite le mansioni superiori, con la corresponsione dei relativi assegni ed i ristretti limiti temporali di tale conferimento".

In esito alla lettera testé riferita il presente ricorso propone le azioni in epigrafe (di annullamento della citata lettera di risposta del Ministero della Difesa; di accertamento del diritto all’inquadramento nella qualifica funzionale e profilo professionale superiori; di accertamento del diritto al trattamento economico e giuridico corrispondente alle mansioni effettivamente espletate e assegnate).

2. – Questo T.a.r. si è già espresso con numerose pronunce (v. per tutte la sentenza n. 33901/2010) sulle stesse questioni di diritto, proposte con ricorsi di altri dipendenti del Ministero della Difesa, assistiti dal medesimo difensore dell’attuale ricorrente. E non vi sono ragioni per discostarsi da quelle pronunce, cui si fa rinvio.

Pertanto, per le medesime considerazioni più volte espresse dal T.a.r., anche il presente ricorso va respinto.

Le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 2.000,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *