Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-05-2011) 26-05-2011, n. 21034 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

enzo, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Padova, con decreto del 28/07/2010, rigettava l’istanza del 22.01.2010 con la quale M.D. aveva chiesto la restituzione di polizze e denaro investito in titoli già oggetto di sequestro preventivo nell’ambito dell’indagine a suo carico per delitti di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, lett. a) e comma 4, art. 80, comma 2.

Avverso tale provvedimento M.D., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso in Cassazione lamentandone l’abnormità, in quanto, a norma dell’art. 321 c.p.p., comma 3 il Pubblico Ministero non avrebbe potuto, autonomamente, rigettare l’istanza di dissequestro, ma avrebbe dovuto rimettere l’istanza al G.I.P. perchè vi provvedesse. Concludeva pertanto chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguenza di legge.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

E’ infatti abnorme il decreto del Pubblico Ministero che rigetti la richiesta di revoca del sequestro preventivo, anzichè trasmetterla, ex art. 321 c.p.p., comma 3, al giudice competente, trattandosi di provvedimento estraneo alla sua sfera di attribuzioni, potendo egli disporre la revoca, con decreto motivato, del sequestro preventivo, durante la fase delle indagini preliminari ed essendogli, invece, inibito il provvedimento negativo, devoluto alla cognizione del giudice.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente concorde (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 4, Sent. n.3601 del 23.12.2009, Rv.

246299; Cass.,Sez. 5, Sent. n.37293 del 5.07.2010, Rv. 248639).

Il provvedimento impugnato è pertanto abnorme.

La rilevata abnormità consiste appunto nell’emanazione di provvedimento estraneo alla sfera di attribuzioni dell’organo che vi ha provveduto.

Il decreto impugnato deve essere quindi annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova per quanto di competenza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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