T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4651 Procedimento e provvedimento disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’impugnata sanzione disciplinare, confermata dal pure impugnato rigetto di ricorso gerarchico, reca la seguente motivazione:

"Ufficiale superiore in servizio presso il Comando multinazionale di ARRC (Afganistan), in occasione di un evento sociale presso il Circolo ufficiali, con comportamento ingenuo e poco accorto – sicuramente non consono per un Ufficiale della sua esperienza – si allontanava dai locali del Circolo stesso, con la moglie di un maggiore inglese, dirigendosi verso gli alloggi attraverso la porta di accesso posteriore. Tale comportamento, ingenerando nel marito della signora in argomento un legittimo sospetto circa la condotta dell’Ufficiale italiano, causava una reazione scomposta dello stesso che si concretizzava in un’aggressione fisica. Detto evento ha avuto ampia risonanza all’interno del Comando multinazionale con ripercussioni sull’immagine del contingente italiano. In particolare, va evidenziato che l’Ufficiale in parola – in violazione dell’articolo 748, quinto comma, lettera b), del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 – ometteva di comunicare al proprio superiore gerarchico il citato evento in cui era stato coinvolto ponendo in imbarazzo la stessa catena di comando con evidenti riflessi in servizio";

Considerato che il pure impugnato rigetto del ricorso gerarchico ha respinto quest’ultimo nella considerazione, tra l’altro, che la sanzione è stata irrogata esclusivamente per la violazione dell’articolo 748, ultimo comma, del D.P.R. n. 90/2010 (mancata comunicazione al superiore gerarchico dell’evento);

Considerato che nessuna delle censure in ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta omesso esame e mancata valutazione, da parte dei superiori gerarchici, degli elementi addotti a giustificazione dall’incolpato va respinta perché sia l’impugnata sanzione (la quale, giova precisare, a seguito della pronuncia sul ricorso gerarchico risulta irrogata esclusivamente per la mancata comunicazione dell’evento al superiore) sia la decisione del ricorso si sono fatte carico di valutare le giustificazioni (mancanza dei presupposti necessari per rendere obbligatoria la comunicazione ai superiori di fatti che abbiano coinvolto l’interessato) addotte in proposito dal ricorrente. Infatti: la sanzione disciplinare ha sinteticamente precisato che la mancata comunicazione dell’evento aveva posto in imbarazzo la catena di comando con evidenti riflessi sul servizio; la decisione del ricorso gerarchico, cui si rinvia, ha diffusamente contestato le giustificazioni del ricorrente sulla specifica questione;

– la censura la quale contesta che i fatti in argomento non potevano avere riflessi sul servizio va respinta perché appare invece evidente che, come rilevato dall’autorità che ha deciso il ricorso gerarchico, gli accadimenti non comunicati al proprio Comando corrispondevano – specie ove si consideri il delicato contesto multinazionale in cui si erano svolti – alla fattispecie di cui all’articolo 748, ultimo comma, lettera b), del D.P.R. n. 90/2010 (eventi in cui l’interessato è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio);

Considerato pertanto che il ricorso in epigrafe risulta da respingere;

Ritenuto peraltro che la particolare fattispecie presenti i presupposti perché, ai sensi dell’articolo 92 del codice di procedura civile, le spese di giudizio possano essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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