Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-05-2011) 26-05-2011, n. 21033 Motivi di ricorso

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na del Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per rigetto.
Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza in data 26.01.2011, confermava la sentenza del Tribunale di Cagliari, del 19.9.2008, con la quale era stata affermata la penale responsabilità di D. S. in ordine al delitto di furto in abitazione in danno di A.G., di cui al capo A (il primo giudice aveva dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo B, essendo lo stesso estinto per intervenuta prescrizione).

2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione D.S., a mezzo del difensore, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione, conseguenti a travisamento della prova. In primo luogo il deducente osserva che la Corte territoriale ha utilizzato un dato emergente dal traffico telefonico dell’utenza cellulare in uso all’imputato non richiamato nella sentenza del Tribunale e non esaminato nel corso del dibattimento di primo grado, al fine di dimostrare che D. fece ritorno nella tarda serata del (OMISSIS) nella zona ove si trova l’abitazione degli A..

La parte rileva che la Corte di Appello, disattendendo la ricostruzione effettuata dal Tribunale, ha affermato che il furto non può essersi verificato tra le ore 18 e le ore 19; e considera che il Collegio confonde le località ove sarebbe stato commesso il furto e quelle ove si trovano i ponti ripetitori agganciati dall’utenza cellulare. L’esponente rileva che D., in sede di esame, non aveva ammesso di essere tornato a (OMISSIS) e (OMISSIS), nella tarda serata del (OMISSIS). Sotto altro aspetto, il ricorrente censura le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, con riguardo alle circostanze relative al ricevimento, da parte dell’imputato, delle fotografie ritraenti M. ed alle modalità con le quali D. aveva appreso della intervenuta perpetrazione di un furto presso la casa degli A.. L’esponente assume che la Corte di Appello abbia frainteso le dichiarazioni rese dal D., anche con riguardo al luogo ove vive la sorella dell’imputato. Il ricorrente censura la motivazione del provvedimento impugnato, assumendo che la Corte di Appello abbia omesso di considerare che le modalità di realizzazione del furto indicavano che l’azione criminosa era stata realizzata da più soggetti. La parte critica le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello nell’apprezzamento della prova, laddove il Collegio ha valorizzato il fatto che D. conoscesse l’abitazione degli A.. L’esponente rileva che i malviventi avevano messo a soqquadro l’intera abitazione e ritiene che detta evenienza indichi che i ladri non conoscevano la villetta. Il ricorrente assume che la disponibilità delle fotografie, a dieci giorni di distanza dal fatto, non sia qualificabile come possesso "immediato" della refurtiva; e considera che la Suprema Corte ha chiarito che, di regola, il possesso della refurtiva non costituisce prova di partecipazione al furto. Infine, il deducente ritiene che la motivazione della sentenza impugnata non risulti congrua, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 2; la parte formula ipotesi alternative, circa le possibili modalità di ingresso nella casa da parte dei ladri, diverse dalla forzatura della porta, come riferita dal teste A.G.. E rileva che non è stato altrimenti escusso il custode del villaggio ove si trova gl’abitazione degli A..
Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile. Con i richiamati motivi di ricorso la parte si limita a prospettare una mera rilettura del compendio probatorio, alternativa rispetto alle valutazioni effettuate dai giudici di merito. Come noto, si è chiarito che "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945, Dessimone). Ed invero, in sede di legittimità non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).

Del resto, nel caso di specie, la Corte di Appello ha evidenziato che presso la abitazione della famiglia A., sita sul litorale di (OMISSIS), fra la sera del (OMISSIS) ed il pomeriggio del (OMISSIS) era stato commesso un furto; e che A.G., padre di A.M., aveva verificato: che la porta della abitazione era stata scardinata, che la casa era stata messa a soqquadro, che mancavano diversi oggetti (macchine fotografiche, binocoli, coltelli) e che in più punti la casa era stata imbrattata con sputi ed altri liquidi biologici, specificamente all’interno della stanza di M.. Soffermandosi sui motivi di censura spiegati dall’appellante, la Corte territoriale ha rilevato, secondo un conferente percorso logico-argomentativo immune da fratture logiche rilevabili in sede di legittimità, che le deposizioni dei testi A.M., M.M.D. e A. G. risultavano attendibili e complessivamente coerenti. La Corte di Appello ha considerato, inoltre, che non assumeva rilievo la mancata escussione del guardiano del villaggio ove è ubicata la casa; e che doveva ritenersi accertata la perpetrazione del furto, secondo le modalità riferite dalle parti offese. La Corte di Appello ha chiarito che il ritardo con il quale A.G. aveva formalizzato la denuncia di furto trovava giustificazione nella sfiducia in un fruttuoso esito delle indagini. Con riguardo alla riferibilità del furto all’odierno imputato, il Collegio ha specificamente osservato che nel corso delle indagini, in occasione di una perquisizione eseguita circa dieci giorni dopo il furto presso l’abitazione dei genitori di D.S., erano state rinvenute numerose stampe fotografiche, estratte dal rullino che si trovava all’interno della macchina fotografica oggetto del furto. Sul punto, la Corte territoriale ha considerato implausibile la giustificazione offerta dall’imputato, il quale aveva riferito di avere ricevuto detto materiale fotografico per posta, da terzi; ed ha osservato che ulteriore grave indizio a carico del prevenuto derivava dall’analisi dei tabulati telefonici, ciò in quanto si era accertato che l’utenza telefonica in uso dal D., tra il (OMISSIS), aveva agganciato i ripetitori che servono la zona ove si trova l’abitazione degli A.. Infine, il Collegio ha evidenziato che l’odierno imputato, già affettivamente legato a A.M., nutriva un forte risentimento nei confronti della ragazza, per la brusca interruzione della relazione amorosa intercorsa tra i due; e che il rilascio delle numerose deiezioni nella casa degli A., e specialmente nella camera di M., costituiva ulteriore indizio a carico dell’imputato, apparendo come il portato del sentimento di vendetta maturato dall’uomo.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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