Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-09-2011, n. 19865 Assicurazione contro i danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ROYAL, rigetto del ricorso SODIP.
Svolgimento del processo

La s.p.a. Sodip convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Monza la IVAS srl, esponendo di aver stipulato con la convenuta un contratto di appalto avente ad oggetto la vigilanza sulle riviste e su altro materiale editoriale di proprietà di essa attrice; di aver presentato denuncia per furto a seguito di considerevoli ammanchi di materiale; di aver appreso che i responsabili erano stati identificati in uno dei dipendente IVAS che aveva agito in concorso con sua moglie: donde la richiesta di risarcimento dei danni e di restituzione del corrispettivo dell’appalto.

Il giudice di primo grado, autorizzata la chiamata in causa dell’AGF, compagnia assicuratrice della convenuta, e riunito il procedimento con altro introdotto autonomamente dalla IVAS nei confronti della co- assicuratrice UAP e dei responsabili del furto, Ca. e C.:

condannò la IVAS al pagamento della somma di L. 437.896.00 in favore della Sodip, oltre interessi legali con decorrenza 30 aprile 1996;

– condannò le due compagnie assicuratrici, dal loro canto, al pagamento in favore della IVAS di L. 208.800.000 ciascuna;

condannò i coniugi Ca., responsabili dell’accaduto, in solido, al pagamento in favore delle predette compagnie assicuratrici della medesima somma di 208 milioni;

respinse la domanda della Sodip volta ad ottenere la restituzione del compenso corrisposto all’istituto di vigilanza per il servizio prestato, riconoscendo, a titolo di danno da inadempimento contrattuale a carico della IVAS, la somma di L. 10 milioni quale differenza tra la tariffa oraria applicata dalla nuova società e quella pattuita con la Sodip;

compensò con il maggior credito della Sodip il credito di L. 89 milioni vantato dalla IVAS, riconoscendo, a titolo di maggior danno per il ritardato pagamento, in via equitativa, la somma di L. 25 milioni in favore della stessa Sodip; ritenne dovuta alla Sodip la ulteriore somma di L. 38.760.000 per spese sostenute in ordine all’accertamento dei danni, condannando le compagnie assicurative al pagamento della rispettiva quota di indennizzo salvo scoperto del 10%;

accolse la domanda di regresso delle compagnie nei confronti del responsabili del furto.

Avverso la sentenze proporranno appello principale la Sodip, appello incidentale condizionato la IVAS (che chiedeva di essere manlevata pro quota dalle compagnie assicuratrici da ogni ulteriore pregiudizio economico derivantele dall’accoglimento dell’appello principale), altro appello incidentale la AGF e la UAP che, in via condizionata, chiedevano, ove non accolto l’appello, di essere garantiti a loro volta dai coniugi Ca.. La corte di appello di Milano confermò la condanna dell’IVAS, mandando peraltro assolte le compagnie assicuratrici dalla relativa richiesta di garanzia e annullando la declaratoria di condanna solidale dei coniugi Ca..

La sentenza è stata impugnata dalla IVAS con ricorso per cassazione sorretto da un unico, complesso motivo. Resistono la Sodip e la Royal Assurance, ciascuna con controricorso corredato da ricorso incidentale (cui resiste con controricorso la IVAS).
Motivi della decisione

Il ricorso principale e fondato.

Al suo accoglimento consegue l’assorbimento di quello incidentale Royal Assurance.

Il ricorso incidentale Sodip deve invece essere rigettato. Con il primo ed unico motivo del ricorso principale, si denuncia, con l’illegittimità della sentenza gravata nella parte in cui la corte di appello di Milano ha ritenuto che i danni conseguenti ai furti fossero inferiori all’ammontare della franchigia contrattuale, la violazione e falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. nonchè delle norme regolanti il contratto di assicurazione (art. 1882 e segg.) e, in particolare, quelle che regolano l’assicurazione della R.C. (art. 1917 c.c. e segg.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – l’erroneo procedimento logico giuridico seguito dalla corte di appello di Milano per pervenire alla decisione e posto a base della medesima con tutti i riflessi di tale vizio in termini di contraddittorietà tra le argomentazioni complessivamente adottate anche per insufficienza della motivazione sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo deve essere accolto.

L’interpretazione della clausola contrattuale – a mente della quale "la garanzia assicurativa della responsabilità civile contrattuale è prestata per ogni sinistro con scoperto del 10% con un minimo di L. 10.000.000 ed un massimo di 100.000.000" – adottata dalla corte di appello milanese non appare, difatti, conforme a diritto, dovendosi in proposito osservare, in sintonia con quanto esattamente opinato dal ricorrente, che la nozione di "sinistro" adottata dalle parti all’atto della stipula della convenzione assicurativa non possa che essere riferita all’evento di danno considerato unitariamente e non scomposto nei singoli episodi che ne integrano l’essenza giuridico- economica, rappresentata dalla perdita patrimoniale subita dal danneggiato in conseguenza dei continui furti di merce subiti, senza che assuma rilievo, in proposito, la circostanza che il frazionamento dell’unica condotta criminosa si sia realizzato in una dimensione diacronica – non connotata, cioè, da unità spazio-temporale – abbia, cioè integrato gli estremi della fattispecie a formazione progressiva (la Durchgangstatbestand della dottrina giuspenalistica germanica) della cui unitarietà funzionale (anche ai fini del tempo della relativa denuncia, collocabile non altrimenti che al momento in cui l’evento lesivo si manifesti all’assicurato nella sua definitiva interezza), ai fini che qui occupano il collegio, non è lecito dubitare, al di là ed a prescindere dalla configurabilità, in termini penalistici, della condotta illecita in guisa di reato continuato (la pluralità fenomenologica della cui condotte dovendosi ritenere ricondotta formalmente ad unità, non solo quoad poenam, dall’art. 81 c.p.).

All’accoglimento del ricorso principale consegue l’assorbimento di quello incidentale della Royal Assicurazioni (cessionaria AGF), che lamenta una discrepanza (non più rilevante in sede di giudizio di rinvio) tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata in punto di omessa pronuncia della condanna dell’IVAS alla restituzione delle somme corrisposte dalla compagnia. Deve essere rigettato, infine, il ricorso Sodip, Infondato quanto ai suoi primi due motivi – che ripropongono, in tema di liquidazione del danno lamentato, questioni di mero fatto già decise con motivazione logica esauriente e scevra da errori logico-giuridici (che questa corte interamente condivide) dal giudice territoriale, inammissibili quanto al terzo e quarto – del tutto apodittici dacchè privi del tutto della benchè minima, motivata argomentazione che possa indurre questo giudice di legittimità a censurare il dictum della corte milanese -, infondato, ancora, quanto al quinto motivo, essendo stata rigettata, da parte del giudice territoriale, la domanda di rimborso dell’integrale corrispettivo non per mancata richiesta di risoluzione del relativo contratto (come affermato in ricorso a folio 17) bensì per mancata prova del fondamento della domanda: statuizione, questa, nemmeno censurata dalla ricorrente incidentale.

Il ricorso è principale è pertanto accolto, assorbito in tale accoglimento quello incidentale della Royal Assicurazioni: il ricorso incidentale Sodip è invece rigettato.

Il procedimento è rinviato alla corte di appello di Milano in altra composizione.

La disciplina delle spese – che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate – segue come da dispositivo.
P.Q.M.

La corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale della Royal Assicurazioni, rigetta il ricorso incidentale Sodip, cassa e rinvia alla corte di appello di Milano, dichiarando interamente compensate le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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