T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4649 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Visto l’impugnato giudizio, il quale ha giudicato il ricorrente non compatibile nell’area "comportamentale" e nell’area "assunzione di ruolo", così motivando: "il candidato, in sede di intervista con la Commissione sottolinea quanto già emerso nel protocollo di selezione. Semplice, grossolano, di modesto bagaglio culturale, risulta rigido ed introverso. Non appare in grado di potersi ben adattare al contesto specifico".

Vista la documentazione in atti, ivi compresa quella acquisita in esito al provvedimento istruttorio n. 516/2011;

Considerato che nessuna delle censure formulate nel ricorso e nei motivi aggiunti risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura alla quale invoca in primo luogo un elogio formale ricevuto dal ricorrente quando prestava servizio quale VFP1 risulta da respingere perché, come lo stesso ricorso ammette, quell’elogio "sicuramente non può assurgere al grado di attendibilità scientifica che avrebbe una Relazione medicolegale e psicologica, provenendo da un militare ancorché ufficiale"; ed infatti l’elogio e la qui contestata valutazione attitudinale non sono comparabili, perché non omogenei quanto a natura, contesto, cronologia, modalità, finalità;

– la censura la quale afferma l’erroneità dei giudizi attitudinali formulati dalla Commissione basandosi sulla Relazione medicolegale di un medico chirurgo datata 22 novembre 2010 risulta da respingere perché – a prescindere da ogni altra considerazione – la Relazione di un medicochirurgo, sia pure stimato professionista, non appare adeguata a contrastare le asserzioni di organi tecnici dedicati quali quelli ai quali si ascrive l’impugnata esclusione;

– la censura la quale invoca una Relazione del titolare della cattedra di psichiatria forense della Università degli studi di Roma "la Sapienza" la quale, sulla scorta di somministrazione di test, conclude: "l’unica ragione della totale divergenza di opinioni tra quanto rilevato al concorso per la selezione e il reclutamento nell’Arma dei carabinieri e quanto da noi rilevato, peraltro in accordo con la valutazione del soggetto operata dai superiori dell’Esercito durante il servizio prestato dal Cicero, a nostro avviso è da individuare nella superficialità dei metodi di valutazione, ed in particolare dall’osservazione psicologicoclinica e strumentale, impiegati dal Centro di selezione… (omissis: n.d.r.)…, che sembra aver raffigurato e descritto la personalità di un individuo altro, totalmente diverso da quello che a noi ed all’Esercito è apparso", risulta da respingere perché la Relazione testé riferita espone diffusamente i risultati dei nuovi test di parte ma non reca specifiche e puntuali controdeduzioni sulla concreta valutazione attitudinale impugnata, la quale risulta realizzata in conformità ad un protocollo standard e scientificamente valido, con accertamenti concreti della cui attendibilità scientifica non vi è stata dimostrazione a contrario;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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