Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-05-2011) 26-05-2011, n. 21031 Ebbrezza Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a della sospensione della patente.
Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Bassano del Grappa, con sentenza ex art. 444 c.p.p., resa in data 24.9.2010 applicava nei confronti di B. A. la pena concordata dalle parti in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 C.d.S., disponeva la sospensione della patente di guida dell’imputato per anni tre; il giudice chiariva che la durata della sospensione era stata raddoppiata, atteso che il veicolo risultava appartenere a persona estranea al reato.

2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida. Osserva la parte che dalla documentazione contenuta nel fascicolo del pubblico ministero risulta che l’autovettura è di proprietà dell’imputato, di talchè erroneamente il Giudice ha disposto il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida. Sotto altro aspetto, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 c.p., atteso che alla data di commissione del fatto – (OMISSIS) – la previsione relativa al raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, per il caso in cui il veicolo appartenga a terzi, non era ancora vigente; ciò in quanto detto inciso è stato inserito nel testo dell’art. 186 C.d.S., dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, entrata in vigore dopo il fatto per cui è processo.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

3.1 Occorre, primieramente, evidenziare che la previsione relativa al raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, per il caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato, è stata inserita nel testo dell’art. 186 C.d.S., comma 2, dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 45, recante Nuovo pacchetto sicurezza, di talchè la predetta disposizione, che inasprisce la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non risulta applicabile retroattivamente ai fatti commessi, come nel caso di specie, anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore della richiamata L. n. 94 del 2009. 3.2 Le svolte considerazioni in punto di diritto, di natura assorbente, privano di rilevanza la questione relativa alla effettiva titolarità del veicolo, da parte del B., alla data di commissione del fatto.

4. Si osserva che il giudice, prima di operare il non consentito raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ha stabilito la misura della stessa sanzione – la cui durata va da uno a due anni – in anni uno mesi sei, senza peraltro esplicitare le ragioni afferenti alla predetta quantificazione; conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione relativa alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Bassano del Grappa, in diversa composizione, per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Bassano del Grappa, in diversa composizione, per nuovo esame sul punto.

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