T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4648 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandola illegittima sotto più profili, il signor G.M. ha impugnato – chiedendone, contestualmente, la sospensione dell’esecutività – la determinazione (assunta il 16.7.2010) con la quale (presosi atto del giudizio di inidoneità espresso, nei suoi confronti, dall’apposita Commissione esaminatrice) lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 1552 Carabinieri in ferma quadriennale. (G.U., IV s.s., n.34, del 30.4.2010).

Stante la manifesta fondatezza delle pretese attoree, nella Camera di Consiglio del 4.5.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza di tutela cautelare – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Discostandosi nettamente da quanto evidenziato "in prime cure", le risultanze dei nuovi accertamenti sanitari (disposti, appunto, in sede istruttoria) hanno infatti concluso nel senso che l’interessato è, in realtà, pienamente idoneo – ovviamente dal considerato punto di vista del coefficiente attribuito alla caratteristica somatofunzionale della Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare (ché di questo, in buona sostanza, si trattava, e si tratta) – allo svolgimento delle mansioni di cui è causa.

E tanto basta, al Collegio, per riconoscere – come si è detto – fondato; ed, in quanto tale (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, ivi comprese quelle di verificazione), meritevole di accoglimento il ricorso "de quo".

Per quel che concerne la liquidazione del compenso spettante al soggetto verificatore, il Collegio stesso delega il proprio Presidente, il quale provvederà (con decreto: e su documentata istanza dell’avente titolo) ai sensi dell’art.66, IV comma, del d.lg. n.104/2010.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti costituentine oggetto;

condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida quanto all’ordinario in complessivi 1500 euro, mentre per le spese di verificazione dispone quanto indicato in parte motiva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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