T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4645 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor C.P. ha impugnato – unitamente agli atti ad esso presupposti: e chiedendone, contestualmente, la sospensione dell’esecutività – il provvedimento con cui, il 14.7.2010, è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico (nella quale egli non risulta utilmente collocato) indetto per la copertura di 814 posti di Vigile del Fuoco.

Stante la manifesta fondatezza delle argomentazioni attoree (volte a dimostrare che l’interessato avrebbe dovuto esser inserito tra i "riservatari" di cui all’art.5, comma 2, del d.lg. n.217/2005), nella Camera di Consiglio del 4.5.2011: quando il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al rituale vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Le risultanze della disposta istruttoria hanno, infatti, consentito di accertare che la p.a. (come, giustamente, lamentato dal P.) non ha tenuto conto del fatto che l’interessato (il quale, nella sua domanda di partecipazione al concorso "de quo", ha effettivamente manifestato la volontà di giovarsi di detta riserva) ha espletato – senza demerito – il prescritto periodo di ferma in una delle nostre Forze Armate.

E dunque; atteso

che la riserva di cui all’art.1, comma 2, del bando di concorso rinvia espressamente al disposto dell’art.5, comma 2, del d.lg. 13.10.2005 n.217: che, a sua volta, recepisce (tra l’altro) la riserva come disciplinata dall’art.18, comma 1, del d.lg. 8.5.2001 n.215 (il quale fa riferimento testuale, ai volontari in ferma prefissata e in ferma breve);

che (del resto) tale previsione va interpretata, e applicata, tenendo conto di quanto stabilito dalla leggedelega: ed, in particolare, dall’art.3, comma 1, lett. f, punto 5. 2, della legge 14.11.2000 n.331 (che limita la riserva ai "militari volontari che cessano dal servizio senza demerito");

che (in definitiva), nel caso di specie, non è stata data corretta attuazione alla vigente disciplina di settore,

il Collegio non può – appunto – che concludere per la fondatezza della proposta impugnativa.

Considerato (peraltro) che l’imperfetta formulazione della cennata domanda può – ragionevolmente – aver indotto in errore l’organo procedente, si reputa (in deroga alle regole sulla soccombenza) di dover compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

accoglie, nei limiti dell’interesse del proponente, il ricorso indicato in epigrafe;

compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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