Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 262/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Elvio Antonelli Consigliere

Stefano Mielli Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2062/2008, proposto, ex art. 21 bis l. 1034/71, proposto da Zheng Nianrong e Yang Xiaoquing, rappresentati e difesi dall’avv. Stefania Filippi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

CONTRO

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del ministro pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Venezia, p.zza S. Marco n. 63;

PER L’ANNULLAMENTO

del silenzio inadempimento della Questura di Treviso ai sensi dell’art. 21-bis legge 1034/71 e per l’accertamento della fondatezza dell’istanza ai sensi dell’art. 2, co. 5, legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’art. 3 del d.l. 14 maggio 2005, n. 35.

Visto il ricorso, notificato il 7 novembre 2008 e depositato presso la Segreteria il 12 novembre 2008, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno, depositato il 28 gennaio 2009;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi nella camera di consiglio del 28 gennaio 2009 – relatore il Primo Referendario Mielli – l’avv. Parpinel in sostituzione di Filippi per i ricorrenti e l’avv. dello Stato Brunetti per la P.A. resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

che, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2009, l’avvocato dello Stato, ha depositato una nota della Prefettura di Treviso in cui si evince che, in data 23 dicembre 2008 il sig. Zheng Wenkai è stato invitato a ritirare il nulla-osta per lavoro domestico;

che, il procuratore della parte ricorrente preso atto della consegna del nulla-osta, dichiara di non aver più interesse alla prosecuzione del ricorso;

che, le spese possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara improcedibile;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, addì 28 gennaio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. Veneto – III Sezione n.r.g. 2062/08

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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