Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-05-2011) 26-05-2011, n. 21027 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 10 luglio 2009 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 4 maggio 2005 dichiarava: non doversi procedere nei confronti di B. C.T. in ordine ai reati ascrittigli per essere gli stessi estinti per morte del reo; non doversi procedere nei confronti di Ce.Li. in ordine ai reati ascrittile, per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione. In riferimento alla posizione del coimputato C.R., che oggi viene in rilievo, il Collegio concedeva al C. la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e confermava nel resto l’impugnata sentenza, con la quale era stata affermata la penale responsabilità del C. in ordine al delitto di cessione continuata di sostanze stupefacenti, ritenuta l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione C.R., a mezzo del difensore; dopo avere ripercorso la complessiva vicenda processuale, nell’esporre i motivi di doglianza la parte osserva che, erroneamente, la Corte di Appello di Milano ha omesso di dichiarare l’estinzione del reato ascritto al prevenuto, per intervenuta prescrizione, tenuto conto della concessione dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Sotto altro aspetto, l’esponente considera di avere ammesso unicamente la cessione della bustina trovata in un treno e rileva che non risulta accertata in giudizio la natura della sostanza in essa contenuta. La parte ribadisce che i giudici di merito hanno errato nel dare credito alle dichiaranti Ce. e R.; osserva, al riguardo, che dal tenore delle conversazioni telefoniche intercorse tra le due ragazze, oggetto di intercettazione, risultava che la Ce. non aveva detto il vero alla Polizia, quando aveva riferito delle cessioni di sostanze stupefacente da parte del C.; e che del pari non corrispondeva a verità la dichiarazione resa dalla R., la quale aveva dichiarato di avere visto C. cedere droga alla Ce..
Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

3.1 Il primo motivo risulta manifestamente infondato.

Ed invero, il termine prescrizionale massimo, rispetto al reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, di cui al capo E), non risulta altrimenti perfezionato. Occorre considerare che il fatto per cui si procede risulta perpetrato prima delle modifiche apportate alla disciplina della prescrizione dalla L. n. 251 del 2005 (esattamente fra il 5/2 ed il 16/10/2000); che la sentenza di primo grado è intervenuta il 4.05.2005; che, conseguentemente, secondo le disposizioni di diritto intertemporale, di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, nel caso di specie risulta applicabile la disciplina vigente all’epoca del commesso reato. Pertanto, il termine prescrizionale massimo, secondo la disciplina che viene in rilievo – in base alla quale si deve tenere conto delle circostanze attenuanti per determinare il tempo necessario a prescrivere il reato (a differenza del novellato art. 157 c.p.) – risulta complessivamente pari ad anni 15 (anni 10, aumentati della metà, per effetto degli intervenuti atti interruttivi), di talchè lo stesso non risulta altrimenti maturato.

3.2 Con il secondo motivo di ricorso la parte prospetta una mera rilettura del compendio probatorio, alternativa rispetto alle vantazioni effettuate dai giudici di merito. Come noto, si è chiarito che "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv.

207945, Dessimone). Ed invero, in sede di legittimità non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). Del resto, nel caso di specie, la Corte di Appello ha evidenziato, secondo un conferente percorso logico-argomentativo, che andava confermata l’affermazione di penale responsabilità del C., tenuto anche conto delle dichiarazioni confessorie rese dall’imputato. Il prevenuto, infatti, ha ammesso di avere trovato la droga in un vagone ferroviario e di averla ceduta gratuitamente. Oltre a ciò, il Collegio ha osservato che Ce.Li. e R.F. risultavano attendibili, quando avevano dichiarato di avere ricevuto la droga dal C. e che a nulla rilevava il fatto che le ragazze non avessero pagato le cessioni, tenuto anche conto della circostanza che la droga era stata ceduta dall’imputato in cambio di prestazioni sessuali. La Corte di Appello ha ribadito, inoltre, la sussistenza dell’aggravante contestata, atteso che C. era a conoscenza della minore età delle ragazze, conosciute alla festa del diciottesimo compleanno del proprio figlioccio. Ed il Collegio ha confermato le valutazioni effettuate dal primo giudice, anche in relazione al trattamento sanzionatorio.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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