T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 25-05-2011, n. 4639 Organi collegiali della scuola Studenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) Illegittimità del provvedimento per eccesso di potere per travisamento dei fatti errore nei presupposti irrazionalità manifesta, carenza di motivazione

ASull’incompatibilità della non ammissione di R.D.V. agli esami di Stato rispetto ai criteri elaborati dal Consiglio di classe.

L’alunno R.D.V., frequentante l’ultimo anno delle medie, non è stato ammesso a sostenere gli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di I grado sulla base di valutazioni quanto mai incomprensibili.

A seguito della richiesta della documentazione avanzata dai genitori di R. sono state scoperte ulteriori irregolarità nella tenuta dei registri scolastici mai giustificate in modo plausibile dalla scuola.

Peraltro, nello scrutinio di classe è stato riferito dagli insegnanti di una progressiva maturazione del ragazzo sia sotto il profilo del comportamento che sotto quello della condivisione degli obiettivi, nonché di un rilevante miglioramento anche dal punto di vista del profitto. Le stesse considerazioni venivano confermate nella relazione finale.

A dispetto delle affermazioni di cui sopra, però, l’alunno D.V. non veniva ammesso agli esami.

Si è trattato di una valutazione in evidente contrasto con i criteri elaborati dallo stesso Collegio dei docenti anche alla luce del fatto che il ragazzo presentava alcune carenze non certamente gravi o numerose.

Come detto, il Collegio dei Docenti che nel mese di maggio 2010 si era riunito per individuare i criteri di ammissione agli esami aveva espressamente ritenuto possibile l’ammissione anche in presenza di lievi carenze ma, al contempo, di un evidente impegno dello studente, di un suo percorso generale di miglioramento e di una partecipazione attiva alle attività scolastiche.

Peraltro. individuava i casi di non ammissione all’esame di stato nelle, ipotesi di numerose e gravi insufficienze e di uno scarso impegno

E’ vero, l’alunno ha avuto un 4 in matematica ed alcuni 5 ma non sembra proprio si possa rientrare nell’ipotesi di uno studente con numerose e gravi insufficienze e dallo scarso impegno.

Alla luce di quanto sopra la non ammissione dello studente è stata effettuata in evidente contrasto con i criteri che lo stesso Collegio dei docenti si era dato prima di redigere gli scrutini.

Difatti, il Consiglio di classe ha deciso in modo così diverso rispetto alle direttive che esso stesso si era dato e che dovevano intendersi come una lex specialis da seguire nella valutazione di tutti i singoli studenti.

Benché R.D.V. presentasse lievi carenze ed avesse manifestato un evidente impegno nel contesto di un generale e progressivo miglioramento, il Consiglio di classe ha ritenuto di non ammetterlo agli esami.

Ma non è l’unica stranezza riscontrata tra le votazioni: sia l’insegnante di ebraico, la prof.ssa Sonnino, che l’insegnante di scienze motorie hanno votato contro l’ammissione del ragazzo agli esami ma al contempo lo " hanno promosso con 7 come può ben notarsi dalla pagella consegnata ai genitori.

Trattasi di una decisione incomprensibile anche alla luce del fatto che un 7,non è una sufficienza scarsa ma un voto buono e che non giustifica, in alcun modo, un voto di non ammissione da parte degli stessi insegnanti.

Non si capisce, neanche in questo caso, come mai le insegnanti di ebraico e di scienze motorie possano aver dato voti cosi alti in pagella per poi ritenere assolutamente incapace il medesimo alunno di affrontare gli esami di stato votando a favore della sua bocciatura.

Difatti, qualora le insegnanti di ebraico e scienze motorie avessero votato in modo coerente con i giudizi dati in pagella non vi sarebbe stato alcun impedimento all’ammissione di R. agli esami.

Discorso a parte per il prof. C. che non aveva proprio gli elementi per votare in modo contrario all’ammissione di R. in quanto non vi è mai stato alcun rapporto didattico o anche solo di tipo scolastico tra i due.

Per quanto ci si sia sforzati di comprendere non si riesce proprio a capire la motivazione del comportamento adottato dalle insegnanti di R. che, come detto, pur riportando nei propri registri voti del tutto sconnessi, hanno assegnato un giudizio più che positivo sulla pagella ma, allo stesso tempo, gli hanno impedito di affrontare l’esame conclusivo.

B.o Sulle falsità riportate nei registri di classe

Come si è visto nella parte in fatto la scuola Angelo Sacerdoti di Roma ha commesso numerose irregolarità nella gestione dei registri dei singoli professori in quanto gli stessi presentano anomalie e falsità non ammissibili.

Difatti, senza voler ribadire quanto già fatto in precedenza, sono assai "numerose le violazioni riscontrate per l’alunno R.D.V.. Tutto questo determina l’assoluta impossibilità di ricostruire con coerenza ed attendibilità la posizione scolastica del ragazzo anche alla luce del fatto che i voti riferiti nei registri collidono palesemente con quelli riportati in pagella e, soprattutto, con quelli riferiti al ragazzo dagli insegnanti durante l’anno a seguito delle sue interrogazioni.

Peraltro, non è dato comprendere sulla base di quali ragioni i diversi insegnanti possano aver dato determinati giudizi finali considerato quanto riportato nei propri registri di classe. Sembra quasi che gli stessi registri siano stati compilati successivamente alla conclusione dell’anno scolastico e della richiesta avanzata da genitori di accesso agli atti.

Sulla base di voti quali 2, 5 e impreparati che compaiono più volte nei registri come potevano, gli insegnanti, non rappresentare il rischio di non ammissione agli esami alla famiglia? Neanche a dire che non vi fossero rapporti tra le parti in quanto i genitori del ragazzo si sono sempre recati ai colloqui e, non meno importante, il padre collabora con il servizio di vigilanza della scuola per cui si trova davanti all’ingresso, pressochè tutti i giorni. Frequenti sono stati gli incontri con i professori del figlio e gli scambi di parole, ma mai nessun accenno gli è stato fatto alla gravità della situazione scolastica del figlio. Nè tanto meno il Preside della scuola che ben conosce i genitori di R. ha mai rappresentato alcunché e anzi, ha sempre fatto i complimenti ai genitori per il miglioramento avuto dal ragazzo.

Non si spiegano, anche alla luce del comportamento assunto in via generale dagli insegnanti durante l’anno scolastico, i voti che sono stati trascritti nei registri delle diverse materie relativi a R.D.V..

Tutto ciò risulta ovviamente inammissibile ma, anche a voler credere che il ragazzo abbia effettivamente conseguito i voti indicati nei registri, come si spiegano poi i giudizi riportati in pagella, assolutamente diversi ed incompatibili con i primi.

Se un ragazzo in ebraico ha voti quali 2, 5 ed impreparato e non anche una sufficienza come può, in pagella, avere 7; allo stesso modo, se in scienze motorie la media dei voti riportati è 5, come può in pagella risultare un 7.

Si tratta di interrogativi cui la scuola né gli insegnanti hanno mai saputo fornire alcuna giustificazione plausibile.

Senza poi far riferimento all’indicazione di date assolutamente impossibili per riportare determinati voti: difatti sono emerse, tra i vari registri, giudizi, riportati in date in cui la scuola era chiusa o l’alunno assente.

Come può accettarsi, sulla base di questi presupposti, la bocciatura di un ragazzo quando si ribadisce, la sua ammissione agli esami non avrebbe determinato nulla se non la effettiva possibilità di dimostrare in via ufficiale quanto fosse preparato.

Ed ancora, in aggiunta a tutte le irregolarità e falsità presenti nei registri di classe si evidenzia anche che nel verbale del Consiglio di classe del 30.11.2009 compare, tra i membri del corpo docente, la prof.ssa Vendittelli che ha insegnato nella scuola ai tempi dei genitori di R. per poi andare in pensione oltre tre anni fa. R. non ha mai conosciuto tale insegnante e risulta del tutto impossibile che la stessa fosse parte del corpo docente a titolo di insegnante di educazione artistica e di sostegno.

A seguito di quanto accaduto e dell’assenza di alcuna giustificazione fornita dalla scuola i genitori di R.D.V. hanno anche proposto querela di falso che si allega al presente ricorso (doc. 23).

C- Sull’assenza di comunicazioni inviate dalla scuola alla famiglia per rappresentare la situazione del ragazzo e sull’assenza di comunicazione preventiva in ordine alla non ammissione agli esami

Ulteriore grave illegittimità nel comportamento adottato dalla scuola è da riscontrarsi nell’assenza di alcuna comunicazione inviata alla famiglia che rappresentasse la reale situazione di R.D.V. ed il rischio di una sua bocciatura.

Difatti, la prima ed unica comunicazione inviata dalla scuola alla famiglia risale al 17.03.2010 e si limita ad indicare le materie in cui lo stesso risulta carente senza però specificare alcun voto.

Nei colloqui che sono seguiti con gli insegnanti nessuno di questi ha rappresentato il rischio di una bocciatura del ragazzo né una situazione tale da mettere in allerta i genitori.

Non si comprende, anche alla luce della normativa che impone l’invio di comunicazioni preventive, per quali ragioni la scuola non abbia mai comunicato ufficialmente il pericolo di una non ammissione e conseguente bocciatura di R.D.V..

Era diritto dei genitori di R. conoscere la reale situazione del ragazzo preventivamente di modo da poter intervenire: invece la scuola l’ha tenuta all’oscuro di tutto proprio a voler evitare che la stessa si adoperasse in qualche modo.

Peraltro, neanche nel libretto di corrispondenza tra scuola e famiglia risulta alcunchè a tal proposito.

La comunicazione relativa alla non ammissione del ragazzo agli esami è stata data alla famiglia lo stesso giorno della pubblicazione degli scrutini mentre il Collegio dei docenti aveva stabilito, nella riunione del 4.05.2010, che tale comunicazione dovesse essere fornita con debito anticipo rispetto alla pubblicazione dei risultati degli scrutini (cfr. doc. 8).

La scuola ha quindi violato la normativa interna che essa stessa si era data senza, anche in questo caso, addurre alcuna giustificazione.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.
Motivi della decisione

La doglianza, con il quale si censura il giudizio di non ammissione agli esami per il conseguimento della licenza media per l’anno 2009 – 2010 per difetto di motivazione per la genericità della sua formulazione dalla quale non sono desumibili le ragioni per le quali non si è tenuto nel debito conto della particolare situazione dello alunno, è fondato risultando assorbite le ulteriori doglianze.

L’obbligo di una congrua ed esplicita motivazione risulta infatti ancora più pregnante non soltanto in caso di esito incerto dei risultati scolastici conseguiti ma anche nell’ipotesi di specie denotante una palese contraddittorietà tra la votazione conseguita da parte ricorrente in alcune materie e la correlativa verbalizzazione evidenziante palese sviamento di potere.

In tale specifica evenienza deve potersi esigere dal consiglio di classe di tenere espresso conto, in sede di formulazione del giudizio finale, di tutti gli elementi di valutazione imposti dalla legge, sia di quello prettamente tecnico dell’esito dei risultati tecnici conseguiti sia dell’andamento scolastico complessivo dell’alunno anche alla luce della necessaria coerenza e logicità tra valutazione positiva dell’iter scolastico e valutazione negativa del giudizio di non ammissione..

Orbene il Collegio non ravvisa nell’impugnato giudizio e nel suo iter logico, quale emerge dagli atti prodotti in giudizio, la rispondenza a detti principii e finalità.

Infatti, per quanto attiene ai surrichiamati elementi, non è dato individuare nell’atto in esame alcuna autonoma e comparativa valutazione, così come la normativa vigente prescrive.

Ed invero il Consiglio di Classe nella formulazione del giudizio di non ammissiine, ha chiaramente omesso di far menzione e di valutare nella sua globalità la particolare situazione dello alunno.

L’atto impugnato pertanto risulta quanto mai generico ed incongruo posto che nella specie si limita a sostenere la mancata ammissione in quanto"…l’allievo non possiede le competenze necessarie per affrontare l’esame di III media, secondo le norme stabilite dal Ministero dell’Istruzione…".

Ciò sta ad indicare come il giudizio di non ammissione sia carente di motivazione nella misura in cui non evidenzia con compiutezza le ragioni del suo iter logico limitandosi ad affermane in via del tutto generica la "insufficienza riportata in 5 materie".

La illogicità, incongruità e perplessità della acclarata carenza di motivazione si evidenzia in modo ancor più manifesto ove si consideri che il provvedimento negativo impugnato in questa sede è stato adottato dal Consiglio di Classe solamente a maggioranza con uno scarto di un solo componente tra docenti favorevoli alla ammissione e docenti ad essa contrari: senza altresì contare che tra i docenti proponenti il giudizio di non ammissione figurano docenti proponenti voto di sufficienza per la propria materia.

I surrichiamati elementi rendono inequivocabilmente oscuro e contraddittorio il processo di formazione del giudizio dell’organo collegiale, tenuto conto che l’iter scolastico di parte ricorrente non è caratterizzato da inequivocabili e gravi insufficienze nelle evidenziate 5 materie con giudizio finale a ridosso della sufficienza (vot.5) e con una insufficienza netta solo in matematica nella quale peraltro nel primo quadrimestre la carenza non era grave ma quasi sufficiente.

D’altra parte, come giustamente osservato da parte ricorrente, nello scrutinio di classe è stato riferito dagli insegnanti di una progressiva maturazione del ragazzo sia sotto il profilo del comportamento che sotto quello della condivisione degli obiettivi, nonché di un rilevante miglioramento anche dal punto di vista del profitto. Le stesse considerazioni venivano confermate nella relazione finale.

Tutto ciò evidenzia la contraddittorietà ed il travisamenti in cui è incorsa l’Amministrazione nell’adozione dell’atto impugnato

Peraltro la stessa autorità di controllo (Ufficio regionale per il Lazio Direz. Gen. Uff.II) con nota n.14675 del 15 giugno 2010 aveva avuto modo di riscontrare "… la contraddittorietà tra la votazione conseguita in alcune discipline e verbalizzazione relativa alla non ammissione e l’evidente carenza di motivazione della stessa…", a nulla rilevando nella specie la successiva attività ispettiva ministeriale.

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto e per l’effetto il giudizio finale di non ammissione impugnato va annullato per violazione di legge, per difetto di motivazione, contraddittorietà e travisamento.

Quanto alla pretesa risarcitoria, ritiene il Collegio che allo stato sia improcedibile non avendo parte ricorrente formalmente perfezionato la suddetta azione di risarcimento del danno che potrà essere attivata in altra sede.

Quanto alle spese ed onorario di giudizio sussistono seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2000(duemila) in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III bis, definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente alle spese di giudizio per complessivi euro 2000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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