Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 26-05-2011, n. 21282 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza 21.7/20.8.2010, rigettava l’appello proposto da C.D. avverso l’ordinanza 1.4.2010 dello stesso tribunale, di rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare, in precedenza inflitta per i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso, di abuso di ufficio, falso ideologico e truffa con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, ritenendo le dedotte aggravate condizioni di salute come prospettate non giustificassero la predetta richiesta.

In particolare il giudice di appello riteneva che il denunciato insufficiente regime dietetico nutrizionale fosse agevolmente fronteggiabile, ferma restando la dieta prescritta dalla U.O. complessa di nefrologia e dialisi, attraverso la massima disponibilità della cucina dell’Istituto penitenziario a fornirla nonchè, nel caso di sua impossibilità, attraverso, come suggerito dai periti di ufficio, il ricorso alì istituto del sopravitto e alla disponibilità della famiglia a procurare gli alimenti prescritti.

Ricorre avverso l’ordinanza l’interessato, protestando l’inadeguatezza delle misure evidenziate dal tribunale ai fini di garantire la dieta necessaria ed indispensabile per la preservazione della salute del detenuto.

Il ricorso è inammissibile per genericità della motivazione posta a sua sostegno.

Invero il discorso critico si svolge solo ed esclusivamente sul piano astratto, senza alcun riferimento al concreto processuale: quali siano gli alimenti prescritti dalla U.O. per la dieta, quali siano le modalità di somministrazione degli stessi incompatibili con il regime carcerario sono i temi di trattazione necessari per poter segnalare distorsioni nella motivazione giudiziali che, tra l’altro, devono presentarsi con gravita tali da apparire manifestamente illogiche. Il discorso giustificativo giudiziale, invece, si rivela tutto calato nel concreto per aver offerto plausibili alternative che servono a compensare eventuali deficienze, in relazione alle condizioni di salute del ricorrente, della struttura carceraria.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; n. 69/1964) – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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