Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 26-05-2011, n. 21280 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nelli Enzo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.S. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della corte di appello di Genova datata 3/3.3.2010 che, in sede esecutiva, rigettava la di lui istanza volta ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione con riferimento alle pene irrogate da cinque sentenze definitive, le prima quattro emesse della corte di appello di Milano, la quinta dalla corte di appello di Genova, deducendo, da un lato, l’incompetenza della corte di appello di Genova a decidere sull’istanza, dall’altro, la omessa considerazione, ai fini della valutazione, della continuazione con riferimento ai reati di cui alla sentenza della corte di appello di Genova.

Manifestamente infondata la prima censura, per essere la sentenza della corte di appello di Genova l’ultima in ordine di tempo, passata in giudicato, rispetto ai tempi correlati alle altre decisioni;

fondata invece la seconda censura per il fatto che la corte ha condotto un discorso giustificativo considerando solo le sentenze della corte di appello di Milano, ma omettendo la valutazione dei reati di cui all’ultima sentenza.

Il giudizio di rinvio dovrà di conseguenza prendere in esame, ai fini del riconoscimento o meno del nesso della continuazione, tutte le decisioni sottoposte dal ricorrente all’esame giudiziale.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla corte di appello di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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