Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 26-05-2011, n. 21279 Indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

H.F., tramite difensore, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 28/30.9.2010 del tribunale di Bolzano che, in sede esecutiva, riduceva nei limiti di legge la misura dell’indulto concesso con la sentenza dello stesso tribunale in data 25.11.2009, considerando che il condannato aveva già usufruito del medesimo indulto in altra pregressa sentenza.

Di contrario avviso il ricorrente deduce l’illegittimità della riduzione per violazione del giudicato che si sarebbe formato sul punto in mancanza dell’impugnazione del P.M. e, con una memoria aggiunta, insiste nella richiesta di annullamento del provvedimento giudiziale.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Erroneamente la difesa del ricorrente richiama il principio del ne bis idem nella fattispecie de qua, per il fatto che quel principio presuppone che il giudice della cognizione e della esecuzione abbia superato il limite di contenimento della causa estintiva nella piena consapevolezza della quantità delle pene interessate alla propria decisione. Ma nell’ipotesi di plurima applicazione del medesimo indulto in relazione a diverse condanne, la riduzione del beneficio in sede esecutiva, entro i limiti consentiti dal decreto di clemenza, è ben possibile e legittima quando l’applicazione della causa estintiva della pena da parte di ciascuno dei giudici di merito sia derivata, come nel caso di specie, dal difetto di conoscenza delle rispettiva attività (v., per tutte, Sez. 1, 29.10/26.11.2004, Marusi Giuareschi, Rv 230161).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; n. 69/1964) – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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