Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 26-05-2011, n. 21278

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ott. Jannelli Enzo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.A., alias B.M., alias K.A. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 7/14.2.2008 del tribunale di Sorveglianza di Trento che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 108, convertiva la misura della libertà vigilata, inflittagli in precedenza, nella reclusione per la medesima durata – anni 1 e mesi 6- in seguito all’inosservanza degli obblighi inerenti alla già inflitta misura di sicurezza, deducendo l’omessa notifica dell’avviso dell’udienza celebrata davanti al predetto tribunale.

Il ricorso è manifestamente infondato perchè l’avviso dell’udienza era stato ritualmente notificato al prevenuto nel luogo di detenzione dove era ristretto.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; n. 69/1964) – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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