Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 26-05-2011, n. 21277 Arresto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ott. Jannelli Enzo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il P.M. presso il tribunale di Alessandria ricorre per cassazione avverso l’ordinanza datata 16.6.2010 del gip dello stesso tribunale che non convalidava l’arresto in flagranza per il reato D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5 ter del cittadino senegalese D. M.F. per la ritenuta insussistenza della flagranza, per l’appunto, per essere stato l’arresto preceduto da una serie di accertamenti e di verifiche incompatibili con il presupposto dell’arresto come operato.

Il ricorso deve essere disatteso, sia pure per una ragione diversa da quella sottoposta a critica dal dal P.M. ricorrente e che fa salva la correttezza dell’operato della polizia giudiziaria.

Invero dal verbale di arresto risulta che in data 15.6.2010, alle ore 12,15 il cittadino straniero, sorpreso sul treno nella tratta Genova – Arquata Scrivia, veniva invitato per accertamenti presso il posto di polizia ferroviaria di Novi Ligure, accertamenti che venivano ultimati dopo qualche ora con il conseguente arresto del D. alle ore 15,45 dello stesso giorno per violazione delle regole sull’immigrazione e, quindi, per il reato D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 15, comma ter.

Per giurisprudenza di questa Corte è pur vero che il termine per la richiesta di convalida dell’arresto decorre dal momento della materiale apprensione fisica dell’arrestato e non da quello di redazione del relativo verbale, ma dal suo computo vanno esclusi i tempi tecnici di accertamento dell’identità del soggetto che, in caso di stranieri, sono particolarmente complessi e sono esplicitamente previsti dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 4, (in tal senso, per tutte, Sez. 1, 10/18/6/2010, P.M. in proc. Bakhiri, Rv. 247427). Senonchè decisivo ed assorbente ai fini della decisione è il rilievo alla cui stregua il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato in seguito alla sentenza emessa in data 28.4.2011 della CtGUE nella causa C- 61/11PPU che ha imposto la disapplicazione della disposizione di cui all’art. 14, comma ter cit. perchè in contrasto con la direttiva 20008/115/CE (in tal senso già, Cass. Sez. 1, c.c. 28.4.2011 n. 1590, 1594, 1606/20119).
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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