Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 26-05-2011, n. 21224

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rrente, avv. Rossi Livia, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Con sentenza in data 21.4/5.7.2010 la corte di appello di Roma – Sez. per i minorenni- , in parziale riforma della pregressa decisione del tribunale per i minorenni della stessa città datata 17.4.2009, riduceva la pena da anni quattordici e mesi otto a sei anni e dieci mesi di reclusione inflitta a A.G., ritenuta la prevalenza, sulla aggravante dei futili motivi, delle attenuanti della minore età e delle attenuanti generiche, circostanze afferenti ai contestati reati, in continuazione, di omicidio volontario, in concorso morale con 1′ imputato maggiorenne E.V., ai danni di B.R., di lesioni dolose ai danni di B. P. e di L.L., nonchè di porto abusivo di un coltello a serramanico.

Contrariamente alla ricostruzione dei primi giudici, la corte di appello riteneva che l’imputato minorenne non avesse inferto i colpi di coltello al B., ma avesse comunque attivamente partecipato, con una condotta agevolatrice, alla azione omicidiaria.

La quale si collocava nel bel mezzo di una violenta colluttazione intervenuta, per futili motivi, tra gli imputati ed altri due ragazzi, B.R. e B.P., nel contesto della quale il primo, il B., veniva colpito con otto colpi di coltello, tutti inferti da E.V., di cui gli ultimi due, all’emitorace sinistro, mortali. L’ A., quindi, al contrario di quanto ritenuto dai giudici di primo grado, non sarebbe stato in possesso di un secondo coltello, non aveva inferto lui i colpi da arma bianca all’ucciso, aveva sì partecipato, quale primo aggressore con il correo, alla colluttazione pur consapevole che l’amico a cui si accompagnava era in possesso del coltello tanto da sostenerlo, rafforzandone, sul piano morale e materiale, l’azione omicidiaria. Convenivano i secondi giudici con i primi nel senso della futilità dell’occasio delicti: nelle prime ore del mattino del (OMISSIS) l’ A. e l’ E., a bordo di una autovettura, si erano fermati nei pressi dello stabilimento "(OMISSIS)" di (OMISSIS) ed avevano interpellato il B. ed il Be., seduti sul marciapiede, sulla festa che si doveva o si era tenuta nello stabilimento, da qui parole grosse tra i quattro, la discesa dall’automobile dell’ imputato e del suo correo, la colluttazione, l’intervento della L.L., fidanzata del B., che veniva colpita con un pugno dall’ imputato, pugni anche ai danni di Be.Pa., l’uso del coltello da parte dell’ E. ai danni del B. che in quel momento si trovava sopra l’ A., l’intervento (di S.F. per dividere i contendenti, la fuga dell’ A. e dell’ E. infine.

2 – Due i motivi di ricorso del cassazione proposto, tramite difensore dall’ imputato: in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. e) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di concorso, ad avviso della difesa, solo morale nell’esecuzione dell’omicidio, da un lato, in punto di rigetto della richiesta di sospensione del processo e messa alla prova, dall’altro.

I due motivi di ricorso sono preceduti da una premessa, che richiama la sentenza del gup di Civitavecchia nei confronti dell’imputato maggiorenne, E.V., condannato alla pena di 15 anni di reclusione per l’omicidio volontario in danno del B. e di lesioni personali aggravate ai danni del Be. e della L., nel contesto della cui motivazione si afferma con decisione che unico è stato il coltello usato nella colluttazione, che questo era impugnato dall’imputato maggiorenne e che solo questi ebbe a sferrare i colpi mortali che portarono alla morte del predetto B..

Quanto al primo punto, la difesa del ricorrente ritiene che il fatto contestato debba inquadrarsi, per l’ A., nel diverso archetipo normativo di cui all’art. 588 cpv c.p. per una serie articolata di ragioni: i giudici di secondo grado non avrebbero considerato che la lite tra i quattro giovani ha inizio per la provocazione posta in essere dal Be. e dal B., perchè il secondo, dopo uno scambio di battute con l’ E. e l’ A., bloccava lo sportello della macchina impedendo al conducente, l’ E., di uscire ed il primo tentava senza riuscirvi di bloccare la portiera del passeggero, l’ A., che invece scendeva dalla macchina e iniziava a scontrarsi con il predetto Be.; non avrebbero ancora considerato che sia il B. che il Be. erano sotto l’effetto di alcoolici e spinelli; avrebbero in definitiva, i giudici dell’appello, pretermesso di spiegare quale fosse stata la causa del sorgere della lite tra i quattro, in tal modo omettendo e tralasciando la considerazione dell’atteggiamento aggressivo iniziale del B. e del Be.. Ancora, analizzando i fatti nella loro dimensione dinamica, la difesa del ricorrente rileva l’errore di diritto che vizierebbe la motivazione della sentenza di colpevolezza nella misura in cui considera le cinque tipologie di condotte poste in essere dall’imputato, eziologicamente collegate all’evento-morte:

l’ A. avrebbe dovuto trattenere l’amico, avrebbe partecipato alla colluttazione, non avrebbe desistito dall’azione una volta intervenuti i terzi per dividere, non avrebbe ancora desistito una volta accortosi che il B. perdeva sangue, non avrebbe infine impedito all’amico, l’ E., di accoltellare lo stesso B.. Ad avviso della difesa, siffatte condotte, alcune positive, altre omissive non si porrebbero in nesso eziologico con l’accoltellamento, in specie le omissioni che in tanto avrebbero potuto considerarsi penalmente rilevanti in quanto il soggetto della condotta omissiva fosse stato destinatario di una posizione di garanzia, della quale nella specie non si ravviserebbe la fonte.

Ancora, sviluppando il primo motivo di ricorso, la difesa del ricorrente denuncia l’omessa motivazione sulla sussistenza del delitto di rissa aggravata pur a fronte di fatti pacifici quali una mischia violenta tra i quattro, la reciprocità della scontro fisico, l’intento duplice di offendersi e difendersi.

La contraddittorietà della motivazione, poi, viene rilevata, con il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui alla denegata sospensione del procedimento e della conseguente messa in prova del minore si contrappone, perciò stesso in modo contraddittorio, lo stato di incensuratezza, una condotta di vita intra – muraria del tutto regolare,una positiva valutazione della personalità da parte del Servizio sociale che sottolineava "la piena adesione dell’imputato al percorso psicologico propostogli, la disponibilità e la costanza degli incontri con gli operatori del servizio medesimo, lo svolgimento a tempio pieno di attività sportiva calcistica, lo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo estivo". 3- Con memoria difensiva ex art. 90 c.p.p., le persone offese, tramite difensori, chiedevano che si confermasse la sentenza dei giudici di appello, riportandosi, rafforzandole con diffuse osservazioni ed argomentazioni, alle motivazioni giudiziali.

4- Il ricorso è in parte fondato, precisamente in relazione al solo secondo motivo di ricorso.

Non in relazione al primo, che svolge il tentativo di indurre la corte ad una rivalutazione degli elementi di fatto, prendendo l’abbrivio per la verità da un assunto per,nulla condivisibile, quello elementi di fatto, prendendo l’abbrivio per la verità da un assunto per, secondo cui l’apporto dell’imputato alla causazione dell’evento sia stato ritenuto di carattere solo morale e non materiale. Ma i giudici di merito hanno correttamente evidenziato, richiamando le deposizioni testimoniali sul punto, le azioni positive poste in essere dall’ A. che scende per primo dalla macchina ed aggredisce per primo il B., da qui una colluttazione tra i quattro giovani con una puntuale indicazione dei ruoli: di aggressori, l’ E. e l’ A., di aggressori, il B. ed il Be., di aggrediti; questi ultimi, entrambi, tentano, senza riuscirci, di evitare la discesa dalla macchina dei primi due, uno dei quali, l’ E., come dalle sue stesse dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, impugna già all’interno della autovettura il coltello, posto, a buona vita di entrambi gli occupanti del veicolo, tra i due sedili anteriori, per poi brandirlo, il coltello, una volta disceso, minacciosamente verso le due persone offese. La consapevolezza dell’ A. quindi del possesso del coltello da parte del correo, del suo uso micidiale nel corso di una colluttazione che è durata nel tempo tanto da doversi rappresentare agli occhi dell’osservatore esterno come dei protagonisti delle azioni violente, emerge con particolare chiarezza dalla ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito. E risalta chiarissimo anche il momento dell’accoltellamento mortale da parte dell’ E. ai danni del B. nell’atto in cui lo stesso si trova avvinghiato a terra con l’ A..

Occorre ribadire, sul piano del metodo di valutazione in questa sede, che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quanto risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure, come quelle proposte dalla difesa del ricorrente,che siano nella sostanza rivolte va sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio.

4- Colgono nel segno, invece, le censure difensive nella parte in cui sottolineano la contraddittorietà della motivazione giudiziale che, da un lato, in relazione alla concessione delle attenuanti generiche, rimarca a tutto tondo, sulla scia della relazione dei servizi sociali, la piena adesione del ragazzo al percorso psicologico propostogli, la disponibilità e la costanza degli incontri con gli operatori del servizio sociale, e lo svolgimento a tempo pieno di attività sportive e lavorativa, e che, dall’altro, nega il richiesto beneficio della messa in prova per la gravità e l’efferatezza del delitto, per il comportamento successivo costituito dall’occultamento della arma del delitto e della fuga repentina, per la negazione della commissione del fatto, per la non riparazione delle conseguenze del reato.

Ma ad un tale modo di ragionare è facile replicare che il giudizio prognostico negativo che impedisce la sospensione del processo e la messa alla prova non può sostanziarsi nel generico riferimento, come ai precedenti giudiziali dell’imputato, allo specifico episodio delittuoso, senza che sia dato conto dell’essenziale valutazione se la condotta deviante sia espressiva di un sistema di vita o soltanto di un disagio transeunte, benchè manifestato con la commissione del reato (Sez. 2, 23.6/30.8.2010, C…, Rv 248615). Può anche rilevarsi che l’omessa confessione del reato potrebbe significare solo la negazione del materiale accoltellamento, peraltro per l’appunto ravvisato dai giudici di secondo grado, come anche rilevare che l’omessa riparazione del danno non esclude certo la possibilità di non averlo fatto per l’impossibilità economica, per l’appunto, di farlo.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla messa alla prova e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla sezione per i minorenni della corte di appello di L’Aquila;

rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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