T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 25-05-2011, n. 1322 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che la ricorrente ha impugnato gli atti della gara indetta dall’Amministrazione resistente per l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico – lotto 5, all’esito della quale si è classificata al secondo posto;

che, con ordinanza n. 1907/2010, questo Tribunale, pur ritenendo la sussistenza di "profili di fondatezza del ricorso", non ha dichiarato l’inefficacia del contratto in quanto in avanzata fase di esecuzione, rinviando alla fase di merito l’esame della domanda risarcitoria;

che, con accordo transattivo del 6 aprile 2011, le parti hanno convenuto di dirimere la controversia in via stragiudiziale impegnandosi, la ricorrente, a rinunciare al ricorso e, l’Amministrazione, a corrispondere alla ricorrente un importo a titolo risarcitorio (con compensazione delle spese di giudizio, fatti salvi i costi di verificazione da porre a carico dell’Amministrazione);

che in data 19 aprile 2011 la ricorrente ha depositato l’atto di rinuncia al ricorso con allegata copia dell’accordo transattivo

Ritenuto:

che il processo, in virtù dell’intervenuto accordo, deve essere dichiarato estinto per rinuncia ex art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a.;

che le spese possono essere compensate come da accordo fra le parti;

che il compenso del verificatore deve essere posto a carico dell’Amministrazione resistente nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il processo.

Spese compensate con obbligo di pagamento del compenso al verificatore a carico del Comune.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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