Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 26-05-2011, n. 21223

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ato, avv. Massafra Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del tribunale di Pescara, in composizione monocratica, datata 16.12.2008/30.1.2009, C.L. veniva dichiarato colpevole della contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. – molestia e disturbo alle persone – per aver inviato a B.M., minore di anni (OMISSIS) un sms del tenore seguente "ciao M. quanti anni hai?" Il messaggio faceva seguito a due telefonate del giorno precedente: la prima di B.M. a C.L., di cui aveva digitato erroneamente il numero telefonico e subito interrotta alla risposta, la seconda del C.L. che spiegava alla madre della B., intervenuta per aver visto la figlia parlare al telefono di aver telefonato per essere stato chiamato per l’appunto da una utenza telefonica non riconosciuta.

Ricorre per cassazione l’imputato avverso la sentenza, e deduce che la sua telefonata alla B. era motivata dalla sola curiosità di conoscere la veridicità di quanto riferitole dalla interlocutrice della seconda telefonata. Comunque rilevava il ricorrente che nella specie esulava l’elemento della petulanza pur costitutivo della fattispecie di reato.

I genitori della persona offesa, costituitisi parte civile nei pregressi gradi di giudizio, facevano pervenire all’udienza la rimessione di querela.

Il ricorso merita accoglimento perchè fondato.

Premesso che il reato contestato è procedibile d’ufficio, con la conseguente irrilevanza,ai fini del giudizio, della intervenuta remissione di querela, rileva il collegio che nella specie difettano gli elementi oggettivi e soggettivi del fatto di reato come contestato. Invero ai fini della configurabilità del reato di molestie previsto dall’art. 660 c.p., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà. Ne consegue che la pluralità delle azioni petulanti costituisce elemento costitutivo del reato. (Sez. 1,13.3.2008, dep.24.4.2008, P.G. in proc. Gerii, Rv 239615). Ne consegue, ancora, il difetto, nel caso di specie, sia del requisito della petulanza sia di quello del biasimevole motivo, non potendosi trarre quest’ultimo dal contenuto neutro dello sms che ben potrebbe essere stato motivato, come deduce il ricorrente, dalla sua semplice curiosità. Di certo dalla semplice domanda tesa a conoscere l’età dell’interlocutrice non può tout court dedursi una condotta con caratteristiche oggettive riprovevoli in se stesse o in relazione alla qualità della persona a cui la condotta è rivolta o che abbia praticamente su quest’ultima gli stessi effetti della petulanza.

Deve dichiararsi l’insussistenza del fatto di reato, per la considerazione alla cui stregua la petulanza ed il biasimevole motivo, nell’architettura del reato di cui all’art. 660 c.p., afferiscono all’aspetto oggettivo del reato, più che al dolo specifico (Sez. 1, 25.10/3.12.1994, P.G. in proc. Mammoli, Rv.

199682).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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