T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 25-05-2011, n. 1321 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

che con sentenza n. 7617/2001, il TAR ha accolto il ricorso proposto dai ricorrenti avverso il silenzio serbato in ordine alla richiesta di pagamento dei proventi contravvenzionali, spettanti a norma dell’art. 3 della L. n. 2134/1865, ai Militari dell’arma dei Carabinieri in servizio presso gli Ispettorati del lavoro;

che l’Amministrazione non ha ottemperato al giudicato nonostante l’atto di diffida notificato all’Amministrazione il 9.8.2002;

Considerato:

che l’art. 3 della L. n. 2134/1865 prescrive che "gli agenti governativi scopritori di una contravvenzione punibile con pena pecuniaria appartenente all’Erario nazionale, nei termini dell’art. 1, avranno diritto al quarto del prodotto netto della medesima. Sono però esclusi dal partecipare al prodotto delle multe gli agenti governativi direttamente incaricati dell’applicazione delle leggi a cui si fosse contravvenuto o della relativa sorveglianza sempre quando non siano agenti della forza pubblica o di basso servizio. Sarà libero ai comuni di stabilire nei loro rispettivi regolamenti a favore degli agenti propri e di quelli dei cointeressati agli introiti dell’Amministrazione comunale o provinciale quell’aliquota che stimeranno conveniente";

che questo Tribunale, con la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, ha accolto il ricorso condannando le Amministrazioni intimate alla liquidazione delle somme spettanti ai ricorrenti, ma nei soli limiti di quanto dovuto per proventi contravvenzionali;

che deve conseguentemente ritenersi che il suddetto ordine sia stato subordinato all’esistenza dei presupposti previsti dalla richiamata legge per la relativa liquidazione, senza che si sia dunque costituito il giudicato sull’esistenza di questi ultimi;

che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5333/2000 ha precisato che "che l’art. 3 della legge 26 gennaio 1865, n. 2134 con l’espressione contravvenzione punibile con pena pecuniaria fa esclusivo riferimento alla contravvenzione, quale reato punito con pene di polizia, ed in particolare alla sola contravvenzione punibile con l’ammenda";

che nella specie non consta agli atti di causa la puntuale riconducibilità dei proventi pretesi alla descritta fattispecie;

Ritenuto:

che, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto;

che, tuttavia, in virtù della particolarità della vicenda sussistono giuste ragioni per compensare le spese;
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate

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