Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 26-05-2011, n. 21221

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 4/18.3.2010 la corte di appello di Genova, in riforma della pregressa sentenza del tribunale della stessa città in data 8.6.2006 – che, in sede di abbreviato, aveva assolto S.D. dal reato p.e.p. dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter perchè il fatto non costituisce reato – ne riconosceva invece la colpevolezza ritenendo che non sussistesse il giustificato motivo – le precarie condizioni di salute – pur valorizzato dai primi giudici ai fini della loro contraria decisione.

Ricorre avverso la sentenza l’imputato che deduce tre motivi di impugnazione: omessa motivazione del provvedimento amministrativo di allontanamento dal territorio nazionale, omessa e/o erronea indicazione delle ragioni per le quali non erano state concesse le attenuanti generiche pur richieste, omessa motivazione, infine, sulla richiesta della concessione della sospensione condizionale della pena.

Le conclusioni del ricorso meritano accoglimento per la diversa ed assorbente ragione che il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato in seguito alla sentenza emessa in data 28.4.2011 della CtGUE nella causa C61/11PPU che ha imposto la disapplicazione della disposizione di cui all’art. 14, comma 5 ter cit. perchè in contrasto con la direttiva 2008/115/CE (in tal senso già Cass. Sez. 1, c.c. 28.4.2011 n. 1590, 1594, 1606/2011).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *