Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-04-2011) 26-05-2011, n. 21020 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 18.2.2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli, con la quale P.S., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di mesi 2 di arresto ed Euro 24.000 di ammenda per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) (capo a), D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (capo b), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 (capo c), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71 e 72 (capo d), dichiarava non doversi procedere nei confronti del P. in ordine al reato ascritto al capo c) perchè estinto per prescrizione, rideterminando la pena per i residui reati in mesi 1, giorni 20 di arresto ed Euro 22.000,00 di ammenda. Riteneva la Corte territoriale infondata l’eccezione di nullità sollevata dall’appellante, in quanto era stata disposta, correttamente, la rinnovazione della notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado non ritualmente effettuata.

Nel merito non sussistevano palesemente le dedotte esimenti dello stato di necessità e dell’errore incolpevole.

2) Ricorre per cassazione il P., a mezzo del difensore, denunciando la violazione ed erronea applicazione dell’art. 161 c.p.p..

Erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità, essendo stato il decreto di citazione per il giudizio di primo grado notificato al difensore ex art. 161 c.p.p. senza prima accertare l’impossibilità di notifica presso il domicilio, eletto o dichiarato, dell’imputato.

La decisione del Tribunale aveva comportato che anche la notifica del decreto per il giudizio di appello e l’estratto contumaciale erano stati notificati al difensore. Eccepisce poi la prescrizione dei residui reati, essendo il termine massimo di prescrizione decorso al momento della notifica dell’estratto contumaciale, avvenuta il 4.6.2010 (a norma dell’art. 128 c.p.p. la sentenza si ha per depositata per l’imputato contumace al momento della notifica).

3) In ordine all’eccezione di nullità sollevata con il primo motivo di ricorso, venendo denunciata la violazione di una norma processuale, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto.

Risulta dagli atti che in data 25.5.2008 il Tribunale, rilevato che il decreto di citazione all’imputato era stato notificato presso il difensore senza che "ci fosse la specifica indicazione dell’impossibilità di notificare il decreto stesso presso il domicilio eletto, disponeva la "rinnovazione della notifica all’imputato ex art. 161 c.p.p. c/o lo studio dell’avv. Messa".

Tale rinnovazione aveva, però, un senso se fosse stata preceduta da un accertamento della impossibilità di notifica presso il domicilio dichiarato o eletto (non essendo sufficiente, ovviamente, la mera indicazione).

L’art. 161 c.p.p., comma 4 prevede infatti che "se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore".

Dagli atti non risulta che la notifica sia stata tentata, con risultati negativi, presso il domicilio, indicato in atti, dell’imputato, essendosi invece "direttamente" proceduto alla notifica al difensore del decreto di citazione per il 15.11.2007, cui era stata rinviata la precedente udienza, con la semplice indicazione "da notificarsi ex art. 161 c.p.p. c/o avv.to Vittorio Messa".

La Corte territoriale, nel rigettare l’eccezione di nullità sollevata con i motivi di appello, ha ritenuto che la mera rinnovazione, nei termini indicati, del decreto di citazione escludesse la sussistenza della dedotta nullità.

Tale interpretazione data dai giudici di merito all’art. 161 c.p.p. è in contrasto con la lettera e la "ratio" della norma, che prevede la notifica di un atto fondamentale, quale è il decreto di citazione, in luoghi diversi da quelli indicati dall’imputato solo quando sia stata accertata la impossibilità di notifica in quei luoghi o quando la dichiarazione o l’elezione di domicilio manchino o siano insufficienti o inidonee.

3.1) La forza propulsiva dell’atto di impugnazione consente di rilevare la prescrizione maturata dopo la emissione della sentenza impugnata.

Il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6, secondo la disposizione più favorevole di cui al previgente art. 157 c.p., è, infatti, maturato in data 17.4.2010, essendo l’accertamento (da ritenersi, in mancanza di contestazioni sul punto, coincidente con la cessazione della permanenza, come, del resto, ha già irrevocabilmente ritenuto la Corte territoriale, nel dichiarare la prescrizione del reato di cui al capo c), avvenuto il 17.10.2005.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i residui reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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