T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 25-05-2011, n. 1315

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con nota del 24 luglio 1995, la Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Vigevano, ha comunicato al Comune di Valle Lomellina il rinvenimento all’interno di aree di pertinenza della ricorrente di fusti contenenti materiale "presumibilmente tossico nocivo" chiedendo di procedere alle iniziative di competenza a tutela della sottostante falda acquifera.

Il Sindaco, preso atto della citata comunicazione, ha ordinato a SIF S.r.l. la predisposizione di un progetto di bonifica e risanamento con provvedimento n. 20 del 5 settembre 1995, impugnato con ricorso iscritto al n. 5006/1995 R.G. (l’istanza di sospensiva è stata respinta con ordinanza n. 3606/1995 ed il giudizio si è concluso con decreto di improcedibilità n. 3086/2006 del 2 dicembre 2006).

Nonostante la perdurante efficacia del provvedimento in quella sede impugnato, la ricorrente non ha ottemperato agli obblighi imposti e l’Amministrazione, con successivo provvedimento n. 12 del 17 dicembre 1996, "richiamata l’ordinanza n. 20 del 5/9/95 relativa all’obbligo di predisporre un progetto di bonifica dell’area SIF sita in via Stazione n.126, Valle Lom", ha ordinato la bonifica ed il recupero ambientale dell’area interessata allo smaltimento e scarico rifiuti, nonché il risanamento della falda acquifera sottostante.

Parte ricorrente ha impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio la citata ordinanza sindacale n. 12, deducendo:

– l’illegittimità derivata del provvedimento in virtù del richiamo nel medesimo operato alla precedente ordinanza n. 20, già oggetto di impugnazione in altro giudizio;

– la violazione della disciplina procedimentale di cui alla L. n. 241/1990;

– la violazione dell’art. 38, comma 2, della L. n. 142/1990 e dell’art. 217 del D.Lgs. n. 1265/1934, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento e difetto di istruttoria;

– la violazione sotto altro profilo dell’art. 38, comma 2, della L. n. 142/1990 e dell’art. 217 del D.Lgs. n. 1265/1934, la violazione degli artt. 30 e 31 bis della L.r. n. 94/1980 ed il vizio di incompetenza;

L’Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, ha confutato le avverse doglianze chiedendo la reiezione del ricorso.

Nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 è stata respinta l’istanza di sospensione.

Con atto notificato il 15 aprile 1999, parte ricorrente, allegando l’intervenuta assoluzione del legale rappresentante della Società dai reati al medesimo ascritti, l’avvenuta rimozione dei fusti interrati contenenti sostanze inquinanti e la messa in sicurezza del sito, ha proposto motivi aggiunti, con istanza di sospensione, rilevando l’illegittimità della mancata revoca delle ordinanze n. 20/1995 e n. 12/1996 (atto impugnato), censurando contestualmente la serie provvedimentale con la quale il Comune resistente, preso atto dell’inerzia di SIF, ha disposto di procedere d’ufficio ai lavori di bonifica delle aree.

L’Amministrazione ha eccepito l’irricevibilità dei motivi aggiunti stante il decorso del termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione dei provvedimenti impugnati, confutando nel merito le censure in detta sede formulate.

Nella camera di consiglio del 19 giugno 1999 è stata nuovamente respinta l’istanza di sospensione sul presupposto dell’insussistenza di nuovi elementi.

All’esito della pubblica udienza del 20 aprile 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente va accolta l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti sollevata dall’Amministrazione resistente in quanto l’impugnazione in questione è stata effettuata con atto notificato il 15 aprile 1999 e, quindi, oltre lo spirare del termine decadenziale decorrente dall’avvenuta pubblicazione dei provvedimenti gravati.

Quanto al merito del ricorso introduttivo, parte ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha dedotto l’illegittimità derivata dell’atto gravato in virtù dell’illegittimità dell’ordinanza ad esso presupposta (ordinanza n. 20/1995).

La censura è infondata in quanto il giudizio conseguente all’impugnazione in separata sede del provvedimento da ultimo citato, é stato dichiarato improcedibile con decreto n. 3086 del 27.12.2006.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto la mancata comunicazione di avvio ex art. 7 della L. n. 241/1990 che avrebbe determinato la lesione dei propri diritti partecipativi.

Il motivo è infondato.

A tacere del fatto che l’ordinanza in questa sede impugnata è atto che scaturisce dall’inottemperanza della ricorrente ad una precedente ordinanza di analogo contenuto, la censura é infondata stante l’inapplicabilità dell’istituto in questione alla categoria delle ordinanze contingibili ed urgenti cui è pacificamente riconducibile l’atto impugnato (TAR Campania, Napoli, Sez. I, 6 luglio 2005, n, 10387).

Con il terzo motivo di ricorso, S.I.F. ha rilevato, ancora una volta, che l’ ordinanza n. 12, adottata sul presupposto dell’inadempimento alla precedente ordinanza n. 20, sconterebbe l’illegittimità dell’atto presupposto che, si afferma, sarebbe stato adottato in assenza di adeguata istruttoria ed in violazione dell’art. 38, comma 2, della L. n. 142/1990 che subordinava l’esercizio dei poteri di ordinanza alla sussistenza di "gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini".

Il difetto del prescritto presupposto (inquinamento della falda acquifera sottostante), emergerebbe dagli accertamenti compiuti dalla competente USSL n. 43 del corso del 1995, sulla base dei quali, in sede penale, è stata derubricata la relativa imputazione a carico del responsabile della Società.

L’adozione del provvedimento ad un anno di distanza dall’accertamento del preteso inquinamento e la mancata disposizione di interventi di urgenza da parte del Sindaco, testimonierebbero, inoltre, l’assenza di ragioni di particolare urgenza.

La natura degli adempimenti imposti alla ricorrente, infine, consistenti nella "sistemazione definitiva dell’area" confermerebbero ancora una volta l’assenza dei presupposti per l’adozione di una atto urgente posto che, in realtà, l’Autorità mirava alla realizzazione di un assetto definitivo del sito.

Anche tale motivo è infondato stante la perdurante efficacia dell’atto presupposto, già evidenziata in sede di scrutinio del primo motivo di ricorso.

Con il quarto motivo di ricorso, viene dedotta la violazione sotto altro profilo dell’art. 38 della L. n. 142/1990, in virtù della affermata esistenza di rimedi tipici applicabili al caso in esame (individuati nei poteri ordinatori della Regione che ai sensi degli artt. 31 e 31 bis della L. n. 91/1980, in caso di pericolo per l’ambiente e la salute pubblica, ingiunge la rimessione in pristino dei luoghi assegnando un congruo termine,; nonchè nell’art. 217 del RD n. 1265/1934 che prescriverebbe, da parte del Sindaco la preventiva individuazione delle "norme per prevenire o impedire il danno e il pericolo" e in caso di inadempimento, imporrebbe di "provvedere d’ufficio nei modi stabiliti dalla legge comunale e provinciale" che avrebbero inibito il ricorso allo specifico strumento provvedimentale adottato di natura residuale) e della mancata motivazione in ordine alla necessità di ricorrere ad uno strumento atipico.

Con il medesimo capo di impugnazione viene altresì dedotta l’incompetenza del Sindaco all’adozione di misure in tema di ripristino ambientale che l’art. 31 della L.r. n. 94/1980 riserva alla Giunta regionale.

Anche tale ultimo motivo è infondato.

Sotto un primo profilo, deve affermarsi la competenza del Sindaco all’adozione del provvedimento impugnato ex art. 38, comma 1, lett. b) della L. n. 142/1990 che ne riconosce il potere di "emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica".

Sotto un secondo profilo, si evidenzia che la materia è attribuita al sindaco all’art. 217 del R.D. 1265/1934 a norma del quale "quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.Nel caso di inadempimento il sindaco può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale".

Con l’ordinanza impugnata, si rileva ulteriormente, il Sindaco si é limitato a richiamare i contenuti della precedente ordinanza n. 20/1995 (pienamente efficace) prendendo atto dell’inadempimento della ricorrente agli obblighi in quella sede imposti e la circostanza impedisce, in questa sede, l’esame di profili di illegittimità riferiti ai contenuti dell’ordinanza presupposta.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in virtù della particolarità delle questioni trattate, giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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