Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-04-2011) 26-05-2011, n. 21019

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 19.02.2010 la Corte d’Appello di Torino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di F.N. per essere estinti per prescrizione i reati di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 50 e 51 e art. 44, lett. b) a lui ascritti ed ha ridotto l’importo del danno liquidato al Comune di Beinasco a Euro 3.000.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando erronea applicazione dell’art. 78 c.p.p., lett. a) per il rigetto dell’eccezione, tempestivamente sollevata, d’inammissibilità della costituzione di parte civile del Comune mancando, nell’atto di costituzione, le generalità del legale rappresentante dell’Ente.

L’atto di costituzione riportava la denominazione del Comune ma non le generalità del sindaco.

Non era sufficiente la menzione nel verbale della Giunta comunale che aveva deliberato la costituzione in giudizio del nome e cognome del sindaco perchè non valeva a integrare il requisito previsto dalla norma.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge, stante che l’eccezione d’inammissibilità della costituzione di parte civile del Comune è stata tardivamente sollevata.

Infatti, alla prima udienza del 27.06.2005 nella quale era presente il difensore della parte civile, avv. Emanuele Surace, ed è stata dichiarata la contumacia dell’imputato, il difensore di costui ha chiesto un rinvio preliminare al fine di proporre riti alternativi senza nulla eccepire sulla partecipazione al giudizio del Comune.

L’eccezione è stata sollevata all’udienza dell’11.07.2005 quando fu depositata "nuova costituzione di parte civile" e "rinnovata" la costituzione di parte civile del Comune di Beinasco, sicchè l’ente pubblico doveva considerarsi già costituito e ammesso avendo il suo difensore espresso parere circa l’istanza di rinvio formulata dal difensore dell’imputato.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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