Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-04-2011) 26-05-2011, n. 21276 esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 18.10.2010, all’esito di incidente di esecuzione, il Tribunale di Viterbo revocava, ex art. 649 c.p.p., la condanna inflitta a C.A., con sentenza 10.10.2005, per il reato di evasione, consumato il (OMISSIS), risultando il medesimo aver già riportato condanna per lo stesso fatto con sentenza 17.12.2004; per contro, rigettava l’istanza di revoca della condanna inflitta al prevenuto con sentenza 20.12.2004, sempre dal Tribunale di Viterbo e sempre per evasione, poichè il capo di imputazione indicava nel 6.11.2001 la data del fatto, il che imponeva di ritenere che si trattasse di un’altra e distinta violazione.

2. Avverso detta pronuncia, interponeva ricorso per cassazione la difesa del ricorrente, per dedurre:

2.1 erronea applicazione dell’art. 385 c.p., nullità dell’ordinanza per omessa motivazione: la difesa rileva che il reato di evasione è reato istantaneo con effetti permanenti, che cessano con il ritorno nel luogo dell’arresto, con il che la data dell’accertamento è circostanza indifferente, qualora non venga appurato che la permanenza era stata interrotta. Il reato di evasione permane nella sua unicità, indipendentemente dal numero di accertamenti effettuati dalla Pg, fino alla cessazione della permanenza, posto che una diversa interpretazione porterebbe a moltiplicare di denunce per la stessa evasione. Nel caso di specie quindi il giudice a quo non avrebbe valutato che si trattava di un unico fatto.

2.2 omessa valutazione in ordine all’istanza di applicazione del regime del reato continuato. In sede di incidente di esecuzione confluì anche l’istanza presentata il 30.10.2009 di riconoscimento del vincolo della continuazione, tra i titoli detentivi per reati omogenei: sul punto però il giudice dell’esecuzione ometteva la valutazione e la motivazione, con violazione dell’art. 125 c.p.p..

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di accogliere il ricorso solo per quanto riguarda la omessa valutazione dell’istanza di applicazione del regime del reato continuato, su cui tra l’altro aveva concluso il Pm e di rigettarlo quanto alla prima delle istanze, atteso che il fatto di cui alla sentenza 20.12.2004 è ben distinto da quello del 16.9.2001, avendosi riguardo ad un’evasione a seguito di ordine di carcerazione del 24.9.2001, quindi successivo al fatto del 16.9.2001. 4. E’ stata depositata il 21.4.2011 una memoria difensiva con cui viene ribadito che trattasi di un’unica evasione, mai interrotta con il rientro nell’abitazione da parte del ricorrente, atteso che la sentenza 20.12.2004 del Tribunale di Viterbo aveva ad oggetto il reato di evasione dagli arresti domiciliari a cui C. era stato ammesso nell’ambito del processo n. 12896/01 Dib.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La decisione sulla richiesta di applicazione dell’art. 649 c.p.p. è stata presa facendo esclusivo riferimento alla data risultante dal capo di imputazione delle due sentenze in questione, che invero è quello di accertamento del reato di evasione nelle due occasioni. Il giudice sottolineava che la sentenza del Tribunale di Viterbo in data 17.12.2004 aveva riguardo a fatto di evasione denunciato dal padre dell’interessato il 16.9.2004 e che la sentenza di condanna, sempre del tribunale di Viterbo in data 20.12.205, aveva riguardato un’evasione accertata in data 6.11.2001 e concludeva che doveva ritenersi di due fatti distinti tra loro e separati da una soluzione di continuità. Il ragionamento non è condivisibile, poichè per poter rispondere in modo adeguato all’istanza difensiva, andava accertato se tra il 16.9.2001 ed il 6.11.2001, il C. fosse rientrato a casa, interrompendo l’evasione. Solo una volta accertata la soluzione di continuità tra le due date suindicate, può dirsi corretto il ragionamento seguito dal giudice dell’esecuzione, ragion per cui si impone il rinvio per l’ulteriore accertamento su questo importante profilo e la conseguente conclusione.

Qualora dovesse confermarsi la fondatezza della soluzione adottata dal giudice a quo, si imporrà la pronuncia sulla istanza subordinata avanzata dalla difesa – quanto al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due reati giudicati con le due sentenze citate – che è stata del tutto omessa nel provvedimento impugnato.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Viterbo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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