T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 25-05-2011, n. 1311 prodotti agricoli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola per l’allevamento di bovine da latte, ha concesso in comodato al sig. F.B.F. le strutture dell’azienda agricola "C.R." e le 160 bovine da latte "esclusivamente per uso produzione latte", per il periodo compreso tra il 1.3. ed il 20.3.1997. Correlativamente è stata accordata al comodatario la facoltà di utilizzare una parte delle quote latte già assegnate al comodante. Analogo contratto di comodato è stato stipulato con il sig. Maurizio Soffiantini.

In esecuzione dei predetti contratti i rispettivi comodatari hanno gestito l’allevamento del bestiame, curando direttamente la commercializzazione del latte prodotto.

In applicazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 5 della L. 27.1.1998, n. 5, l’A.I.M.A. ha, tuttavia, scorporato un quantitativo di produzione, corrispondente a quello previsto nel contratto di comodato, attribuendolo all’azienda agricola del ricorrente.

Tale provvedimento è stato motivato sulla rilevata insufficienza della documentazione prodotta a dimostrazione degli oneri sostenuti dal comodatario, integrata da una sola fattura emessa dal comodante per la vendita al comodatario di foraggi per il mantenimento del bestiame; tale documento, emesso in data 30.6.1998, successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 411/97, non proverebbe, infatti, che il comodato abbia fruito del foraggio prodotto dall’azienda.

Avverso il predetto provvedimento il ricorrente ha proposto un ricorso allo S.T.A.P. di Cremona, che è tuttavia stato respinto.

Entrambi gli atti, dell’A.I.M.A. e dello S.T.A.P., sono stati impugnati con il presente ricorso.
Motivi della decisione

1) Con il primo motivo è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale quanto all’art. 2, comma 6 della L. n. 5/98 e dell’art. 4 del D.M. 17.2.1998. Le Commissioni previste dalla detta normativa sarebbero state chiamate, di fatto, a decidere sul carattere simulato o meno dei "contratti anomali", con ciò prevedendosi che un organo amministrativo debba pronunciarsi esprimendo valutazioni puramente civilistiche, con inversione dell’onere probatorio a danno dei privati, e invasione della sfera giurisdizionale, da cui il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

L’eccezione è infondata, come già ritenuto dal T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I 22.3.2007, n. 192, che ha escluso l’illegittimità costituzionale della normativa in questione, poiché la funzione di riesame de quo risponde alla sola esigenza di accertare in fatto la sussistenza di una reale attività produttiva.

E’ in effetti insita nel sistema la possibilità di una determinazione retroattiva dei quantitativi di riferimento individuali definitivamente attributi a ciascun produttore – pur dopo la fine della campagna lattiera interessata -, come già rilevato sia dalla giurisprudenza comunitaria (v. Corte di giustizia delle Comunità europee, Sez. VI, 25 marzo 2004, causa C231/00) sia da quella nazionale (v. Corte cost. 7 luglio 2005, n. 272): trova dunque soddisfazione nella specie l’esigenza che, attraverso controlli a posteriori, sia preclusa l’eventualità di una produzione di latte superiore ai limiti posti a livello comunitario, e quindi eccedente il quantitativo globale garantito a livello nazionale.

2) Con il secondo motivo è stato contestato il giudizio della Commissione, nella parte in cui ha ritenuto di non poter accogliere il ricorso per la mancanza degli inventari di consegnariconsegna di data certa e della mutata conduzione degli allevamenti, nonché per la mancata comunicazione del mutamento di conduzione all’A.S.L., all’A.I.M.A. ed alla Regione. Entrambi i contratti di comodato non avrebbero in realtà previsto la redazione di alcun inventario e, comunque, tale preteso onere non costituirebbe elemento essenziale; né varrebbe a sostenere la simulazione dei contratti il fatto che il ricorrente non abbia comunicato il subentro nella conduzione ai predetti Enti, trattandosi di mere irregolarità amministrative.

Osserva il Collegio che nella specie sono stati stipulati comodati gratuiti che comportavano l’effettiva e completa assunzione dei costi di produzione delle quote cedute da parte dei comodatari. La mera emissione di fatture, intestate ai comodatari, relative al latte commercializzato ed al pagamento del foraggio per l’alimentazione del bestiame non appare obiettivamente idonea a comprovare detta conduzione. La prima fattura non esclude, in particolare, l’intento simulatorio, mentre la seconda in data 30.6.98, è ampiamente posteriore alla dichiarata esecuzione dei contratti, e successiva anche alla proposizione del ricorso amministrativo.

Le argomentazioni svolte dalla ricorrente e fondate sui contratti di comodato devono essere respinte: le svolte valutazioni amministrative su tali contratti prescindono, infatti, da ogni loro qualificazione civilistica, essendo state finalizzate ad accertare l’esistenza di simulazioni, alla cui individuazione restavano estranee le regole codicistiche.

Il ricorso ad indici di tipo presuntivo non rivela, infatti, uno sviato esercizio della funzione di "riesame", ma risponde alla necessità di registrare la sussistenza di fatti sottesi ad una reale attività produttiva, che la disciplina di settore si è proposta di soddisfare anche a mezzo di strumenti di ordine indiziario (T.A.R. Emilia Romagna, Parma n. 192/2007 cit.).

Il ricorso va conclusivamente respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese, in considerazione della particolarità della materia.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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