Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-04-2011) 26-05-2011, n. 21274 esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 28.9.2010 il tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava il reclamo opposto avverso la reiezione dell’istanza avanzata da G.B., detenuto in espiazione pena a far tempo dal 13.7.2010 e con fine pena al 21.12.2016, al Magistrato di sorveglianza di Avellino volta ad ottenere il differimento dell’esecuzione della pena ex art. 684 c.p.p. e art. 174 c.p., comma 2 in ragione delle condizioni di grave infermità fisica, ovvero la detenzione domiciliare ex art. 47 ter OP. A confermare la risposta reiettiva il Tribunale era stato indotto dal fatto che dalla documentazione clinica disponibile emergeva un quadro patologico che, seppure compromesso, non era tale da mettere in pericolo la vita del detenuto, quadro che era fronteggiabile in ambito carcerario, con il che veniva esclusa la ricorrenza dei presupposti per accedere al rinvio dell’esecuzione della pena. Veniva infatti sottolineato che proprio dalle ultime relazioni cliniche emergeva che il ricorrente si trovava in discreto compenso metabolico e risultava monitorato e seguito dal personale sanitario del carcere di appartenenza.

2. Avverso detto provvedimento, interponeva ricorso per cassazione la difesa del ricorrente per dedurre:

2.1. violazione di legge in relazione all’art. 147 c.p., comma 1, n. 1 e vizio di omessa motivazione, sempre in relazione all’art. 147 c.p., comma 1, n. 1. Secondo la difesa, la domanda di differimento esecuzione della pena era stata presentata anche in vista della risposta alla domanda di grazia, che era stata avanzata presso la procura Generale di Napoli: su questo autonomo motivo risultava carente qualsivoglia motivazione.

2.2 violazione di legge in relazione all’art. 147 c.p., n. 2 e vizio di motivazione, in relazione all’art. 147 c.p., n. 2 ed all’art. 47 ter, comma 1 ter, O.P.. Viene lamentato che non sia stata presa in considerazione la consulenza tecnica e la copiosa documentazione clinica che il G. ebbe a depositare a corredo dell’istanza, consulenza che dava atto di uno stato di incompatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario inframurario in ragione delle plurime patologie da cui andava affetto a livello cardiologico, a livello polmonare, neurologico, oculistico, di metabolismo, già dichiarato invalido al 100%. Malattie ritenute dalla difesa tutte ingravescenti e pregiudizievoli quoad vitam, che necessitavano di monitoraggio continuo e pluridisciplinare da parte dei presidi sanitari territoriali, difficilmente eseguibile in ambito carcerario.

Con il che la difesa contesta la valutazione difforme operata dal Tribunale, che contrariamente alla realtà, avrebbe ritenuta la situazione compensata, laddove il compenso era riferibile solo al metabolismo e quindi solo ad uno degli aspetti patologici. Viene aggiunto che il morbo di Parkinson e le patologie cerebro-vascolari da cui è affetto il G., che ha 69 anni, rapportate al lungo periodo di carcerazione che deve ancora scontare non possono che essere viste come un motivo di aggravamento dell’afflittività della sanzione che giustifica quanto meno l’applicazione dell’art. 47 ter OP. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato, limitatamente all’omessa pronuncia differimento pena in funzione della domanda di grazia, rigettando nel resto il ricorso, fondato su valutazioni in fatto.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Preliminarmente va detto che è stata del tutto omessa pronuncia da parte del Tribunale di sorveglianza, sull’istanza di differimento della pena detentiva, formulata ai sensi dell’art. 684 c.p.p., con riguardo alla domanda di grazia, ragion per cui l’ordinanza va annullata per omessa motivazione sul punto. E’ Infatti dovere del Tribunale di Sorveglianza, investito della domanda di differimento della pena nel caso di presentazione della domanda di grazia, di verificare anche d’ufficio l’applicabilità della detenzione domiciliare, indipendentemente dalla durata della pena da espiare, onde evitare la vanificazione degli effetti della grazia.

Va poi aggiunto, che stando alla relazione della Azienda sanitaria di Avellino agli atti, in data 12.7.2010, il ricorrente risultava presentare un quadro di patologie gravi e diffuse (cardiopatia ipertensiva ischemica cronica in portatore di palcemaker, ectasia aortica, diabete mellito, retinopatia, vascolopatia cerebrale cronica, ipertrofia prostatica) che comportava l’incompatibilità con il regime carcerario, necessitando il detenuto di monitoraggio continuo da parte dei presidi territoriali, non eseguibile in ambito inframurario. La valutazione sul punto operata dal Tribunale si profila carente, incentrandosi su una successiva relazione della direzione sanitaria del carcere in data 22.9.201 che si focalizzava sul raggiunto compenso matabolico, ma che trascurava le altre patologie ingravescenti. L’esame è stato condotto senza la approfondita valutazione di tutte le emergenze disponibili e deve quindi essere rinnovato.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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