T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 25-05-2011, n. 1309 Prodotti agricoli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, azienda agricola per l’allevamento di bovine da latte, ha concesso in comodato alla società semplice A.A.C., le proprie strutture aziendali adibite all’allevamento di bovine da latte e n. 300 capi delle stesse, per il periodo compreso tra il 1.2 ed il 31.3.1997. Correlativamente è stata accordata alla comodataria la facoltà di utilizzare una parte delle quote latte già assegnate alla comodante.

In applicazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 5 della L. 27.1.1998, n. 5, l’A.I.M.A. ha scorporato un quantitativo di produzione, corrispondente a quello previsto nel contratto di comodato, attribuendolo all’Azienda Agricola della ricorrente.

Tale provvedimento è stato motivato con il fatto che, oltre alle bollette Enel e alle tre fatture dei foraggi, non è stata prodotta altra documentazione a dimostrazione degli oneri sostenuti dal comodatario in esecuzione delle pattuizioni sottoscritte, ovvero altra documentazione utile.

Avverso il predetto provvedimento il ricorrente ha proposto un ricorso un riesame allo S.T.A.P. di Cremona, che è tuttavia stato respinto.
Motivi della decisione

Entrambi gli atti, dell’A.I.M.A. e dello S.T.A.P., sono stati impugnati con il presente ricorso.

1) Con il primo motivo è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6 della L. n. 5/98 con riguardo all’art. 4 del D.M. 17.2.1998. Le Commissioni previste dalla detta normativa sarebbero chiamate, di fatto, a decidere sul carattere simulato o meno dei "contratti anomali", con ciò prevedendosi che un organo amministrativo possa pronunciarsi esprimendo valutazioni puramente civilistiche, con inversione dell’onere probatorio a danno dei privati e invasione della sfera giurisdizionale, da cui il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

L’eccezione è infondata, come già ritenuto da T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I 22.3.2007 n. 192, che ha escluso l’illegittimità costituzionale della normativa in questione, poiché la funzione di riesame de quo risponde ad un’esigenza di registrazione della reale attività produttiva.

E’ in realtà insita nel sistema la possibilità di una determinazione retroattiva dei quantitativi di riferimento individuali definitivamente attributi a ciascun produttore – pur dopo la fine della campagna lattiera interessata -, come già rilevato sia dalla giurisprudenza comunitaria (v. Corte di giustizia delle Comunità europee, Sez. VI, 25 marzo 2004, causa C231/00) sia da quella nazionale (v. Corte cost. 7 luglio 2005 n. 272), in ossequio all’assorbente esigenza che, anche attraverso controlli a posteriori, si scongiuri l’eventualità di una produzione di latte superiore ai limiti posti a livello comunitario, e quindi eccedente il quantitativo globale garantito a livello nazionale.

2) Con il secondo motivo è stato censurato il giudizio della Commissione, nella parte in cui ha ritenuto l’insufficienza della documentazione prodotta.

Osserva il Collegio come nella specie sono stati stipulati comodati gratuiti che comportavano l’effettiva e completa assunzione dei costi di produzione delle quote cedute da parte dei comodatari. La mera emissione di fatture intestate ai comodatari, nonché l’entità delle bollette Enel prodotte confermano, tuttavia, la mancata esecuzione del contratto.

Il ricorso ad indici di tipo presuntivo non rivela nella fattispecie uno sviato esercizio della funzione di "riesame", ma risponde piuttosto ad un’esigenza di registrazione della reale attività produttiva, che la disciplina di settore si è proposta di soddisfare anche a mezzo di strumenti di ordine indiziario (T.A.R. Emilia Romagna, Parma n. 192/2007 cit).

3) Con il terzo motivo l’istante sostiene che in fattispecie del tutto analoghe a quella presa in esame, altre Commissioni di riesame della Regione Lombardia avrebbero accolto i ricorsi.

Il motivo è peraltro generico e va comunque respinto, non essendo state documentate le puntuali vicende in cui quelle decisioni sarebbero state assunte soprattutto con riguardo ai fatti in quelle occasioni accertati.

Il ricorso va conclusivamente respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio in considerazione della particolarità della materia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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