Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-04-2011) 26-05-2011, n. 21273 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 10.6.2010 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli dichiarava l’inammissibilità dell’istanza di detenzione domiciliare formulata da M.L., sul presupposto che, avendo il richiedente subito condanna ad anni quattro di reclusione per reato di cui all’art. 609 bis c.p., il beneficio non poteva essere concesso se non sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità per un periodo di almeno un anno contenuti in una relazione che mancava agli atti.

2. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per Cassazione la difesa per dedurre:

2.1 violazione e falsa applicazione dell’art. 4 bis, comma 1 quater, O.P., modificato dalla L. n. 94 del 2009, in relazione all’art. 13, comma 3, OP, non essendo stata predisposta una cartella personale del detenuto, contenente gli esiti dell’osservazione scientifica, con il che l’inadempienza dell’Amministrazione penitenziaria non poteva andare a scapito dell’interessato. Non solo, ma la difesa si doleva che il tribunale di sorveglianza, non disponendo della relazione di sintesi, non si fosse peritato di chiederla, limitandosi a dichiarare l’inammissibilità dell’istanza, come se il fatto fosse imputabile all’interessato.

2.2. violazione e falsa applicazione dell’art. 47 ter, comma 1, lett. d) e art. 47 O.P.: sosteneva la difesa che il detenuto andava ammesso, in considerazione del fatto che aveva 78 anni ed era invalido al 100%, al beneficio della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, lett. d), O.P., per armonizzare la sanzione penale alle caratteristiche personali del condannato, quali l’età e l’inabilità ed evitare che la sanzione si profili proprio per queste caratteristiche eccessivamente afflittiva. Quanto poi alla mancata concessione del beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale, la difesa opponeva che il prevenuto doveva scontare un residuo di pena inferiore a tre anni, era incensurato e durante il periodo di custodia domiciliare a cui fu sottoposto, diede prova di osservanza delle prescrizioni a lui imposte. Viene quindi dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso, in quanto il tipo di osservazione richiesto per i condannati per reati sessuali è specifica e richiede un bagaglio di maggior rigore e poi perchè detto tipo di reato osta alla fruizione di benefici quali la detenzione domiciliare, ancorchè il condannato sia ultrasettantenne.

4. La difesa ha sviluppato poi altre considerazioni con memoria depositata in data 18.4.2011, in ordine alla dedotta inammissibilità dell’istanza di detenzione domiciliare, per sottolineare come la mancanza dell’osservazione non possa in alcun modo costituire ostacolo all’ammissione alla misura alternativa, ma imponga al giudice di approfondire l’indagine acquisendo elementi al giudizio, atteso che il prevenuto è ristretto fin dal 10.9.2008 e dunque erano disponibili le relazioni carcerarie e di sintesi. Quanto poi alla mancata concessione della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1, lett. d) O.P., la difesa ribadisce i dati soggettivi dell’istante (ottantenne, gravemente malato) e ricorda che quel tipo di beneficio è svincolato dal titolo di reato.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In primis, deve essere rilevato che non poteva il Tribunale di sorveglianza dichiarare inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare, sul solo presupposto che la relazione carceraria sul risultato dell’osservazione scientifica della personalità era mancante, atteso che è principio affermato da questa Corte quello secondo cui la sola assenza in atti della relazione sulla osservazione del detenuto non può mai essere posta a fondamento del rigetto della domanda di misura alternativa, in ragione del fatto che l’art. 666 c.p.p., comma 5, richiamato dall’art. 678 c.p.p., comma 1, prevede in via generale che il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno e che l’art. 678 c.p.p., comma 2 prescrive che quando il giudice procede nei confronti di persona sottoposta ad osservazione scientifica della personalità, acquisisce la relativa documentazione, – escludendo qualsiasi discrezionalità in relazione a tale adempimento – e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento (cfr. Cass. sez. prima, n. 10290/2010).

In secondo luogo, va sottolineato che dalla documentazione agli atti risulta che il M., nato nel (OMISSIS), è affetto da un quadro patologico notevolmente compromesso sia a livello cardiologico (è portatore di pacemaker, è reduce da intervento chirurgico per rivascolarizzazione all’arto superiore per embolia arteriosa), che a livello neurologico (è affetto da atrofia cerebrale diffusa su base vasculopatica cronica), con segni clinici di rallentamento ideomotorio e parziale disorientamento temporospaziale, con il che si imponeva di valutare se ricorrevano i presupposti per l’adozione della misura della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1, lett. d) OP, trattandosi di persona di età superiore agli anni sessanta ed inabile parzialmente. In proposito deve esser ricordato che la previsione della misura alternativa prevista di cui all’art. 47 ter, comma 1 (cpv) risulta svincolata dal titolo di reato a cui è invece legata la previsione generale di cui al comma 01, trattandosi di misura adottabile nei confronti di soggetti in espiazione di pena fino a quattro anni di reclusione, connotati da condizioni personali molto particolari (stato interessante, prole minore di età inferiore ad anni dieci senza madre, condizioni di salute particolarmente gravi, inabilità parziale in soggetti ultra sessantenni). Condizioni che non possono non essere prese in considerazione per assicurare un’esecuzione in forme compatibili con il senso di umanità, evitando un’abnorme afflittività della pena che comprometterebbe il giusto contemperamento degli interessi in gioco a cui il sistema mira.

Ne consegue che deve essere annullato il decreto del Presidente del Tribunale di Napoli impugnato, senza rinvio, con trasmissione degli atti al medesimo Tribunale di sorveglianza per la decisione sull’istanza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per la decisione sull’istanza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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