Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-04-2011) 26-05-2011, n. 21272 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.P. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 7.5/7.10 2010 della corte di appello di Lecce che, in sede esecutiva, rigettava la di lui istanza volta a far riconoscere il nesso di continuazione tra i reati di cui alle due sentenze della corte di appello di Lecce rispettivamente in data 22.1.2004 e 17.10.2005, con riferimento alla prima decisione, di associazione a delinquere di tipo mafioso ed estorsione, con riferimento alla seconda, di detenzione e spaccio di stupefacenti.

A fronte del discorso giustificativo giudiziale basato sul rilievo della non contiguità temporale tra i delitti di cui si postula la continuazione e della diversità delle persone concorrenti negli uni e negli altri reati, nonchè del lungo periodo di carcerazione sopportata dal prevenuto proprio nel mezzo dei periodi considerati, il ricorrente denuncia l’omessa considerazione di puntuali circostanze dedotte e deponenti per una situazione di fatto del tutto contrastante con quella ipotizzata nell’ordinanza impugnata: da un lato al S. era stata contestata, con la misura cautelare disposta in altro procedimento, la partecipazione alla Sacra Corona Unita o Sacra Corona Libera quanto meno fino al Febbraio 2004, dall’altro si contestava al predetto di essersi adoperato nella situazione di carcerazione per recuperare il prezzo di una quantità di stupefacente in precedenza venduto ad altri, dall’altro ancora si registrava, nelle richieste dei p.m. di emissione della ordinanza cautelare menzionata, che T.L., correo in entrambi i procedimenti per i cui reati si chiede la continuazione, era indicato dai P.M. come affiliato alla predetta organizzazione criminale di cui continuava a far parte il S..

Ne consegue una valutazione di omessa motivazione, sui punti decisivi prospettati dalla parte, dell’ordinanza impugnata: invero il giudice della impugnazione, a fronte dell’indicazione di puntuali circostanze di fatto, emergenti peraltro da successivi provvedimenti giudiziari, significativi di una programmazione anche se generica dei reati commessi nel contesto di un vincolo associativo finalizzato, tra gli altri, alla commissione di delitti di detenzione e spaccio di stupefacenti, non ne ha tenuto affatto conto, ed ha posto a base del proprio convincimento proprio circostanze del tutto disomogenee, al limite inconferenti, a quelle prospettate dall’imputato, senza nemmeno un tentativo di depotenziarne, nel confronto, il valore euristico. Ad un tale impegno invece dovrà dedicarsi il giudice del rinvio.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla corte di appello di Lecce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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