Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-04-2011) 26-05-2011, n. 21271 Liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 1.10.2010 il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto da T.P. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza con cui era stata solo parzialmente accolta la sua domanda di liberazione anticipata. Il beneficio era stato negato per il periodo 21.1.2003/21.7.2003 e 6.8.2004/6.8.2005 sul presupposto che lo stesso aveva commesso reati di rapina e lesioni nell’anno 2006, circostanza che veniva valorizzata in termini di mancata partecipazione all’opera rieducativa, la cui finalità principale è quella di salvaguardare da ricadute nel delitto.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa per dedurre nullità per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che doveva essere considerata la condotta tenuta dal T. all’interno dei semestri di riferimento, con il che il comportamento posto in essere dal prevenuto in stato di libertà avrebbe potuto giustificare il diniego del beneficio solo se globalmente considerato e se dimostrativo di rifiuto alla risocializzazione. Nel presente caso, il soggetto sarebbe ricaduto nel delitto per ragioni legate alla sua condizione di marginalizzazione sociale.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso, sul presupposto che la consumazione di reati in periodo successivo ai semestri cui si ha riguardo va considerata come un segnale evidente di resipiscenza incompiuta.

4. E’ stata depositata una memoria di replica con cui la difesa ribadisce, in risposta al parere del PG, che l’espressione utilizzata dall’art. 54 OP privilegia la valutazione frazionata della condotta, rigidamente semestrale, ragione per cui in alcune pronunce di legittimità si legge che la commissione del delitto successivamente al semestre in valutazione non inficia il positivo giudizio sull’istanza di liberazione anticipata. Nel concreto poi la difesa si duole che il Tribunale di sorveglianza non abbia criticamente valutato l’incidenza della condotta successiva, procedendo alla considerazione delle circostanze del tutto estranee al contesto carcerario che avrebbero spinto il predetto ad un nuovo delitto, circostanze che la difesa assume esser state dotate di valenza del tutto autonoma nella direzione della sua condotta di vita.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il giudice a quo ha correttamente negato il beneficio sul presupposto che nel corso dell’anno 2006 il prevenuto commise reati di rapina e di lesioni volontarie, condotta che non poteva non essere valorizzata in termini di prova della mancata partecipazione all’opera rieducativa; è infatti principio ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, se di regola è la condotta del condannato nel corso della detenzione che deve formare oggetto della valutazione del giudice in ordine alla sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 54 O.P., anche un comportamento posto in essere dopo il ritorno in libertà, può giustificarne retroattivamente il diniego quando, come nella presente fattispecie, detto comportamento venga reputato dimostrativo di non effettiva partecipazione del soggetto alla precedente opera di rieducazione, esprimendo il sostanziale rifiuto della risocializzazione cui le attività di trattamento sono preordinate, con valutazione sorretta da adeguata motivazione e quindi immune da vizi censurabili in questa sede (cfr. in ultimo Cass. sez. prima 13.5.2010, Monteleone, n. 20889). Le doglianze dalla difesa espresse nella memoria, facenti leva sul mancato approfondimento delle peculiari ragioni che avrebbero spinto il ricorrente al delitto, non portano ad opinare diversamente, in quanto sollecitano un giudizio sulle ragioni che spinsero il T. nuovamente a delinquere che non è consentito in questa sede e che comunque non può mitigare la portata negativa della manifestazione di mancata raggiunta capacità di astenersi dal delinquere.

Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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