Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-04-2011) 26-05-2011, n. 21270 misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.P.G. ricorre avverso l’ordinanza 16/23.7.2010 del tribunale di sorveglianza di Palermo, di rigetto della richiesta di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1, lett. c) ovvero art. 47 ter, comma 1 bis, ord. pen. per un residuo pena di anni uno e mesi nove, deducendo, con unico motivo, l’omessa considerazione giudiziale della sua non pericolosità, condizione per l’ammissibilità alla misura alternativa al carcere come richiesta.

Il ricorso è fondato.

Invero il tribunale di sorveglianza, a fronte della articolata e motivata richiesta del detenuto, basata su due presupposti, le precarie condizioni di salute e il comportamento corretto tanto da giustificare una prognosi favorevole in punto di pericolosità, ha motivato,e solo, sul primo presupposto, tralasciando di considerare la sussistenza o meno del secondo, l’unico rilevante ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1 bis, o.p..

Ad un tale esame che, se favorevole al condannato, consentirebbe la concessione della misura richiesta, dovrà dedicarsi il giudice del rinvio.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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