T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 25-05-2011, n. 1305 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento impugnato l’Ufficio Alloggi ERP del Comune ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego al subentro del ricorrente nell’alloggio sito in Milano, Via Noale 12, in precedenza assegnato alla madre, deceduta il 25.1.2010.

Il diniego è fondato sul fatto che la moglie del ricorrente è risultata proprietaria di un alloggio sito nel Comune di Milano, composto da tre locali, oltre ai servizi, ritenuto dal Comune adeguato ad un nucleo di quattro persone.

Oppone, peraltro, il ricorrente di essersi separato di fatto dalla moglie e di essersi trasferito da oltre un anno nell’alloggio di Via Noale per assistere la madre.

Il ricorso non merita accoglimento.

Osserva, al riguardo, la Sezione che la enunciata separazione di mero fatto appare del tutto ininfluente ai fini del decidere, in disparte restando comunque l’assenza di elementi probatori della vicenda.

Allo stato risulta, pertanto, la disponibilità di un appartamento adeguato alle esigenze del nucleo familiare intestato alla moglie del ricorrente, a nulla rilevando che sia stato posto in vendita.

Il ricorso va dunque respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione I definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio a favore del Comune di Milano che liquida in Euro 1.500,00, oltre al rimborso del 12% forfettariamente calcolate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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