Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-04-2011) 26-05-2011, n. 21269 Remissione del debito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.W. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 14/15.10.2010 del magistrato di sorveglianza di Salerno, di rigetto dell’istanza di rimessione del debito del condannato per essergli stata applicata la misura della prevenzione speciale con obbligo di soggiorno, anche se il condannato aveva rispettato durante l’esecuzione della misura gli obblighi impostigli. Anche con una memoria aggiunta depositata il 29.3.2011 il difensore del ricorrente denuncia l’erroneità della motivazione giudiziale che avrebbe valorizzato, per formulare un giudizio negativo sul beneficio richiesto, la condotta in libertà del detenuto tale da essere posta a giustificazione della misura di prevenzione inflitta.

Il ricorso, giuste le argomentazioni e conclusioni del P.G. in sede, deve essere accolto perchè fondato. Invero, ai fini della valutazione dell’istanza di remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, avanzata dal condannato che abbia sofferto un periodo di detenzione, il requisito della regolarità della condotta deve essere esaminato, come espressamente indicati dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6, comma 2, con esclusivo riferimento al comportamento infra – murario e non a quello tenuto dopo la scarcerazione, Tuttavia di quest’ultima condotta si deve tenere conto se sintomatica della reale natura del comportamento infra-murario (v. per tutte, Sez. 5, 17.6/14.7.2010, Lo Bute, Rv.

247893). Ne consegue, ai fini del decidere, che in tanto sarà possibile negare il beneficio richiesto, in quanto il periodo carcerario sia stato considerato, anche quale solo elemento integrativo della situazione di fatto dalla quale desumere la pericolosità del prevenuto, perciò stesso sottoposto alla misura di prevenzione.

La valutazione relativa costituirà l’impegno del giudice del rinvio.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al magistrato di sorveglianza di Salerno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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