T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 25-05-2011, n. 1304 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha presentato domanda di assegnazione di alloggio E.R.P. per il bando "primo semestre 2010", utilmente collocandosi in graduatoria.

Successivamente, in data 4.10.2010, ha presentato una domanda di assegnazione in deroga, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. a) R.R. n. 1/2004, avendo ricevuto un provvedimento di sfratto per morosità.

Con decreto in data 8.11.2010 l’Amministrazione ha respinto la predetta istanza, rilevando che "la morosità è ingiustificata in quanto il ricorrente stipulava il contratto di locazione nel febbraio 2009 per un canone di Euro 7.200,00, mentre la morosità inizia a decorrere dal luglio 2009, e cioè qualche mese dopo la stipula del contratto, senza che siano intervenuti eventi imprevisti tali da giustificare l’inadempimento contrattuale".

Il predetto decreto è stato, tuttavia, opposto dal ricorrente sul rilievo che l’Ufficio avrebbe tenuto conto del solo canone di locazione, senza prendere in considerazione le spese condominiali, ammontanti ad Euro 2.400,00, per cui il totale del canone e delle suddette spese sarebbe stato di Euro 9.600,00 annui, pari ad un importo quasi collimante con quello risultante dal CUD del ricorrente, ove il reddito denunciato è di Euro 10.336,00.

La vista opposizione è stata, peraltro, disattesa per la ritenuta mancanza di nuovi elementi di valutazione.

In questa sede l’istante ha denunciato l’arbitrarietà del provvedimento impugnato, atteso il rapporto tra il basso reddito familiare e le spese per la locazione, capaci da sole di esaurire sostanzialmente le risorse della famiglia; il Comune avrebbe conseguentemente dovuto limitarsi ad accertare l’esistenza di uno sfratto per morosità, che non riguardava un alloggio E.R.P. e procedere all’assegnazione in deroga, ricorrendone tutti i presupposti.

Il ricorso non merita accoglimento.

L’art. 14 comma 1 lett. a) del R.R. n. 1/2004 statuisce che "il comune che ha indetto il bando, in deroga alla posizione in graduatoria, ovvero in caso di mancata presentazione della domanda ai fini dell’ultima graduatoria pubblicata, purché sussistano i requisiti per l’accesso all’erp di cui all’articolo 8, può disporre con specifico atto, in via d’urgenza, l’assegnazione di un alloggio di erp ai nuclei familiari che debbano forzatamente rilasciare l’alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo e non sia possibile sopperire alla sistemazione abitativa del nucleo familiare secondo i tempi previsti per la graduatoria, salvo che per sfratto per morosità di alloggi erp e/o di occupazione abusiva".

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente l’assegnazione di un alloggio in deroga alla graduatoria non va dunque disposta automaticamente in presenza di presupposti individuati ex ante, trattandosi di "un rimedio eccezionale relativo a particolari gravi situazioni di rilevanza sociale non valutate nella graduatoria ordinaria ovvero sopravvenute alla chiusura dell’ultimo bando di concorso" (T.A.R. Milano Lombardia Sez. I 22 gennaio 2009, n. 179).

Nel caso di specie correttamente il Comune ha rilevato l’assenza di eventi imprevisti e sopravvenuti tra la data della stipula del contratto di locazione e la sopravvenuta morosità, il che fa ipotizzare redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati nel CUD nel concorso della strumentalità del mancato pagamento dei canoni e delle correlate spese allo scopo di precostituire il presupposto della morosità e dunque di una pretesa all’assegnazione in deroga.

Il ricorso va, quindi, respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in considerazione della particolarità della vicenda.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione I definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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